Sanzioni Consob non punitive e colpa dell’amministratore non esecutivo (Cass. civ. Sez. II n. 28126 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla CONSOB per violazione degli obblighi informativi sul prospetto, ai sensi dell’art. 94 TUF, non hanno natura sostanzialmente punitiva e non pongono un problema di compatibilità con le garanzie dell’art. 6 CEDU, con la conseguenza che non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Nel procedimento sanzionatorio, il termine di decadenza di centottanta giorni decorre non dalla constatazione del fatto, ma dal suo accertamento, cioè dal completamento dell’istruttoria. I componenti non esecutivi del consiglio di amministrazione di una banca sono destinatari di doveri di agire informati e rispondono, a titolo di colpa, quando non si attivino di fronte a segnali di allarme percepibili con la diligenza della carica, non essendo configurabile una responsabilità oggettiva.
Il Fatto
Un componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei soci di una banca popolare ha proposto opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogatagli dalla CONSOB, per l’omissione di rilevanti informazioni nei prospetti relativi a due aumenti di capitale deliberati nel 2014. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 94/2018, ha respinto l’opposizione.
Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in diciannove motivi. La CONSOB ha resistito con controricorso, deducendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il motivo è infondato: l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione non è un’impugnazione dell’atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa. La competenza spetta al giudice ordinario e la questione di costituzionalità è volta a ottenere una pronuncia additiva non consentita.
Sui termini, il Collegio ribadisce che il termine di decadenza di centottanta giorni per la contestazione decorre dal momento dell’accertamento del fatto, ossia dal giorno in cui l’autorità ha completato l’attività istruttoria, e non dalla mera acquisizione della notizia. Quanto all’art. 19, comma 3, della legge n. 689 del 1981, esso non fissa un termine finale per l’adozione del provvedimento sanzionatorio: disciplina solo l’ipotesi di misura cautelare in pendenza del procedimento. Un termine generale a pena di inefficacia è previsto dal precedente art. 14.
Sul piano sostanziale, la Corte esclude la natura punitiva della sanzione. Ne deriva che non trovano applicazione le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 72 del 2015 per le violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, in conformità all’art. 6 del medesimo decreto. La Corte ritiene di non disporre il rinvio pregiudiziale: alla luce della giurisprudenza europea sui criteri dell’acte éclairé e dell’acte clair, la questione è coperta da orientamento consolidato di legittimità.
Circa gli obblighi informativi, gli schemi comunitari non tipizzano le informazioni necessarie, ma indicano solo quelle minime; l’art. 94 TUF contiene una previsione elastica e residuale. La responsabilità dell’amministratore non esecutivo è confermata: i consiglieri non delegati devono possedere costante conoscenza del business bancario e attivarsi per monitorare le scelte degli organi esecutivi. Essi non rispondono oggettivamente, ma a titolo di colpa, quando non rilevino i segnali di allarme percepibili con la diligenza della carica. Spetta a chi ne afferma la responsabilità provare l’esistenza di tali segnali; assolto l’onere, è l’amministratore a dover dimostrare la condotta attiva dovuta o la causa esterna.
La Corte conferma infine la presunzione di colpa ex art. 3 della legge n. 689 del 1981, compatibile con l’art. 6 CEDU e con l’art. 27 Cost., e la congruità della sanzione, liquidata in misura non distante dal minimo edittale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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