Notificazione atti impositivi e scissione degli effetti per il notificante (Cass. civ. Sez. V n. 5946 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, trova sempre applicazione. A ciò non osta né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla notificazione. Ne consegue che, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la regolarità dei pagamenti e della contabilità non assume rilievo, poiché oggetto della prova è una frode commessa a monte della catena distributiva. La nullità della sentenza per motivazione apparente è predicabile solo in caso di assoluta mancanza del minimo costituzionale.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel commercio di autoveicoli, impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2012, con cui l’Ufficio accertava maggiori IRES, IRAP e IVA per il disconoscimento di fatture di acquisto ritenute soggettivamente inesistenti. L’accertamento originava da verifiche verso le società emittenti, qualificate come meri soggetti interposti privi di organizzazione, inseriti in una frode carosello. La società deduceva la propria estraneità alla frode consumata a monte.
La CTP rigettava il ricorso. La CTR, con sentenza del 24 novembre 2020, accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo l’avviso tempestivamente notificato con atto spedito il 28 dicembre 2017 e sussistenti gli indizi della consapevolezza della frode; accoglieva invece l’appello su alcuni costi ritenuti inerenti. La società ricorreva per cassazione con tre motivi; l’Ufficio resisteva e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta anzitutto l’istanza di riunione, trattandosi di giudizi relativi a diversi periodi di imposta che conservano autonoma identità. Passa poi al primo motivo, con cui si deduceva nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Il motivo è infondato: la sentenza di appello si sostituisce integralmente a quella di primo grado, e la motivazione apparente rileva solo in caso di assoluta mancanza del percorso argomentativo, ossia di inesistenza del minimo costituzionale, secondo Cass., Sez. U., n. 8053/2014. La sentenza impugnata va ben oltre tale soglia, avendo risposto a tutte le doglianze.
Il secondo motivo concerne la violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973. La ricorrente sosteneva che l’avviso, in quanto atto recettizio, producesse effetti solo alla consegna al destinatario, avvenuta l’8 gennaio 2018, oltre il termine decadenziale. La Corte ribadisce che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, affermato per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, trova sempre applicazione, non ostando la natura recettizia dell’atto né la qualità del notificante. Rileva dunque la data in cui l’ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica, non quella di conoscenza del contribuente, come statuito da Cass., Sez. U., n. 40543 del 2021. Non essendo impugnato il capo che fissa la spedizione al 28 dicembre 2017, il motivo è rigettato.
Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ., è inammissibile nella parte in cui censura l’apprezzamento degli elementi di prova, attività riservata al giudice del merito. È infondato nel resto: la regolarità dei pagamenti e della contabilità non assume rilievo in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, poiché oggetto della prova è una frode commessa a monte della catena distributiva, secondo Cass., Sez. V, n. 24471 del 2022 e i precedenti ivi richiamati.
Quanto al ricorso incidentale, sulla violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986 in tema di inerenza dei costi, la Corte lo dichiara inammissibile: esso mira a riformulare un accertamento di fatto precluso al giudice di legittimità, non vertendosi su un’inversione dell’onere della prova. Il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati, con compensazione integrale delle spese e raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Nota della Redazione
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