Sanzioni CONSOB a consiglieri non esecutivi e dovere di agire informati (Cass. civ. Sez. II n. 28127 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consigliere non esecutivo di una società bancaria non è esonerato da responsabilità per le omissioni informative contenute nei prospetti di offerta per il solo fatto di essere privo di deleghe. L’accettazione dell’incarico impone il rispetto di tutti gli oneri e obblighi connessi alla carica, compreso il dovere di agire informati e di esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte degli organi esecutivi. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico finanziario, diverse da quelle degli artt. 187-bis e ter TUF, non hanno natura penale ai sensi dei criteri convenzionali. Nella determinazione del quantum il giudice non è tenuto a esplicitare i criteri adottati, purché rispetti i limiti edittali e la motivazione evidenzi che la valutazione è stata compiuta.
Il Fatto
Un componente del consiglio di amministrazione di una banca popolare, in carica dal 26 aprile 2014 al 10 febbraio 2015, ha proposto opposizione alla sanzione amministrativa di euro 30.000,00 irrogatagli dalla CONSOB con atto del 30 marzo 2017, per l’omissione di rilevanti informazioni nei prospetti relativi ad aumenti di capitale deliberati nel 2014.
La Corte d’appello di Venezia ha parzialmente accolto l’opposizione, riducendo la sanzione a euro 26.500,00. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione, articolando cinque motivi; la CONSOB ha resistito con controricorso, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, contestano l’applicabilità degli artt. 94, comma 2, e 191 TUF al consigliere privo di deleghe, entrato in carica dopo l’approvazione dei prospetti. La Corte richiama la propria pronuncia n. 17399/2022, secondo cui il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi non è rimesso alle segnalazioni degli amministratori delegati. Essi devono possedere una costante conoscenza del business bancario e contribuire al governo dei rischi, attivandosi per monitorare le scelte degli organi esecutivi (cfr. Cass. n. 24851/2019, Cass. n. 5606/2019, Cass. n. 2620/2021).
La Corte conferma inoltre che il limitato periodo di permanenza non esclude la responsabilità, poiché le omissioni informative configurano un illecito permanente. Il periodo rilevante va collocato tra l’8 maggio 2014, data di comunicazione dell’approvazione CONSOB, e il 19 dicembre 2014, termine dell’offerta del secondo aumento di capitale.
Il terzo motivo invoca la natura penale della sanzione e l’applicazione del riformato art. 190-bis del d.lgs. n. 58/1998. Il Collegio richiama i numerosissimi arresti che escludono la natura penale delle sanzioni del TUF diverse da quelle degli artt. 187-bis e ter, ribadendo che i principi convenzionali non inducono a qualificare come penale una sanzione amministrativa interna (cfr. Cass. n. 23814/2019, Cass. n. 1621/2018, Cass. n. 8855/2017).
Il quarto e il quinto motivo riguardano la proporzionalità della sanzione e il mancato esame delle condizioni economiche del sanzionato. La Corte ribadisce che, ove la norma indichi un minimo e un massimo, spetta al giudice determinare l’entità entro tali limiti, senza obbligo di specificare i criteri adottati, né possibilità di censura in cassazione ove i limiti siano rispettati (cfr. Cass. n. 4844/2021, Cass. n. 5526/2020). La riduzione operata dalla Corte d’appello, con esclusione dell’addebito relativo al blocking period, costituisce già applicazione del criterio di proporzionalità.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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