Obbligazioni argentine: mancata adesione all’OPS non è colpa del creditore (Cass. civ. Sez. I n. 28125 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risoluzione del contratto di negoziazione di obbligazioni argentine, la mancata adesione all’offerta pubblica di scambio promossa dal governo argentino non integra il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., poiché l’adesione comporterebbe la novazione del rapporto preesistente e la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda risolutoria, e poiché la disciplina del fatto colposo del danneggiato opera solo nell’ambito delle obbligazioni di natura risarcitoria e non delle obbligazioni restitutorie conseguenti alla declaratoria di risoluzione. In tema di intermediazione finanziaria, la mala fede dell’intermediario non è in re ipsa per il solo fatto dell’inadempimento che ha determinato la risoluzione, con la conseguenza che gli interessi sul capitale investito decorrono dalla domanda giudiziale, salvo prova contraria a carico del cliente. Alla risoluzione del contratto di investimento conseguono reciproci obblighi restitutori: l’investitore deve restituire il valore delle cedole riscosse, secondo la disciplina dell’art. 2038 cod. civ.
Il Fatto
Nel 1998 un investitore acquistava, tramite un intermediario, obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina. Dopo il default dell’emittente, il cliente conveniva in giudizio la banca davanti al Tribunale di Padova, deducendo la nullità dell’operazione per difetto di contratto scritto e la violazione degli obblighi informativi.
Dopo la Cassazione n. 9501/2019, che aveva escluso la nullità del contratto quadro sottoscritto dal solo cliente, il giudizio di rinvio si concludeva davanti alla Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 2649/2020: previa risoluzione dell’operazione per inadempimento dell’intermediario, la banca veniva condannata a restituire il capitale, con detrazione delle cedole riscosse e di quanto l’investitore avrebbe potuto percepire aderendo all’offerta pubblica di scambio. Contro tale pronuncia il cliente propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico articolato motivo, che investe tre profili. Sul primo, relativo alla decorrenza degli interessi e alla mala fede dell’intermediario, il ricorso è inammissibile: esso si traduce in un sindacato in fatto sulla valutazione del merito e non si confronta con la ratio della decisione impugnata, che aveva rilevato la mancata prova della malafede a carico del cliente.
Nel merito, la Corte ribadisce che la mala fede dell’intermediario non può reputarsi in re ipsa per effetto del mero inadempimento che ha condotto alla risoluzione. Il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale produce quindi interessi solo dalla proposizione della domanda giudiziale, gravando su chi invoca la decorrenza anteriore l’onere di provare lo stato soggettivo dell’accipiens (Cass. Sez. I n. 3912 del 2018). La diversa pronuncia invocata dal ricorrente (Cass. Sez. I n. 423 del 2025) riguarda un profilo distinto, quello delle cedole.
Quanto alle cedole, la Corte conferma l’orientamento per cui la risoluzione genera reciproci obblighi restitutori: l’intermediario restituisce il capitale, l’investitore restituisce il valore delle cedole e dei titoli, secondo la disciplina dell’art. 2038 cod. civ. (Cass. Sez. I n. 11239 del 2025; Cass. Sez. I n. 2661 del 2019). L’obbligo di restituzione delle cedole è diretto riflesso dell’effetto caducatorio della risoluzione e non tollera la tesi della ritenzione quali frutti civili.
È invece fondato il terzo profilo. La Corte richiama il principio per cui la mancata adesione all’offerta pubblica di scambio argentina non costituisce condotta rimproverabile ex art. 1227, secondo comma, cod. civ.: l’adesione comporterebbe novazione del rapporto e carenza di interesse rispetto alla domanda risolutoria, e la disciplina del fatto colposo del danneggiato si applica alle sole fattispecie risarcitorie, non alle obbligazioni restitutorie (Cass. Sez. VI n. 27378 del 2022). La decisione territoriale è su questo punto difforme, avendo omesso di considerare l’inapplicabilità dell’art. 1227 cod. civ. a un’obbligazione di natura restitutoria.
Il ricorso è pertanto accolto nei termini di motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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