Litisconsorzio necessario nel ricorso del socio di s.n.c. a contraddittorio non integro (Cass. civ. Sez. V n. 28488 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi delle società di persone, l’unitarietà della rettifica delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 e l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione, comportano che il ricorso tributario avverso l’avviso di rettifica, proposto dalla società o da uno dei soci, riguardi inscindibilmente tanto la società quanto tutti i soci, salvo che siano prospettate questioni personali. Tutti i soggetti devono pertanto essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Il ricorso proposto anche da uno solo degli interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.
Il Fatto
All’esito di una verifica della Guardia di Finanza, l’ufficio contestava a una società di persone e ai relativi soci una serie di violazioni in materia di imposte dirette e Iva per diversi periodi di imposta. I verificatori avevano acquisito copia dei conti correnti bancari e postali intestati alla società e ai soci, nonché a un familiare estraneo alla compagine sociale, rilevando che le movimentazioni riscontrate non erano state adeguatamente giustificate.
Per quanto di interesse, l’ufficio notificava a uno dei soci un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2010, relativo al maggior reddito di partecipazione. Il contribuente proponeva separato ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, che lo accoglieva in parte. Avverso la sentenza di appello, che aveva rigettato entrambi i gravami richiamandosi al decisum di altra pronuncia della medesima Commissione regionale sul ricorso della società, il socio ricorreva in Cassazione; l’Amministrazione resisteva con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale, rilevandola d’ufficio, una questione di rito: il processo si è irregolarmente svolto nei due gradi di merito a contraddittorio non integro.
Secondo la costante giurisprudenza richiamata, l’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei loro soci è il presupposto dell’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione. Ne consegue che il ricorso avanzato avverso anche un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti. Tutti questi soggetti devono dunque essere parti dello stesso procedimento.
Il ricorso proposto anche da uno solo degli interessati impone quindi l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992: il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d’ufficio. La Corte richiama sul punto Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023 e Cass. n. 35187/2022.
È stato altresì precisato che il litisconsorzio necessario originario ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, poiché l’accertamento in rettifica della dichiarazione societaria incide anche sull’imputazione proporzionale dei redditi a costui, indipendentemente dal fatto che la sua responsabilità sia limitata alla quota conferita (richiamate Cass. n. 30070/2021, Cass. n. 7026/2018 e Cass. n. 27337/2014).
Nel caso concreto, il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui era stato imputato per trasparenza al socio il maggior reddito d’impresa determinato in capo all’ente collettivo e si era svolto senza il necessario coinvolgimento della società e dell’altro socio. L’unicità della controversia non può essere ricomposta in sede di legittimità, difettando le condizioni richieste dalla giurisprudenza. Va pertanto dichiarata la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, in diversa composizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio, pronunciando anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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