Dichiarazione prima casa necessaria per entrambi i coniugi in comunione legale (Cass. civ. Sez. V n. 34680 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni prima casa, la dichiarazione prescritta dall’art. 1 della tariffa, parte I, lettere B e C della nota II bis, allegata al d.P.R. n. 131/1986 deve essere resa anche dal coniuge non intervenuto nell’atto di acquisto, allorché l’immobile sia stato acquistato in regime di comunione legale dei beni. Non è configurabile, in mancanza di specifiche disposizioni, alcuna eccezione alla regola che impone la dichiarazione, poiché i requisiti soggettivi di cui alle lettere B e C si riferiscono a ciascuno dei coniugi, considerati uti singuli e non quali membri di una comunità familiare. Resta fermo, sul diverso piano del requisito oggettivo di cui alla lettera A, che ai fini fiscali è sufficiente la coabitazione con il coniuge stipulante, non essendo necessaria la comune residenza anagrafica.
Il Fatto
Una contribuente aveva acquistato un immobile con atto notarile del 2 dicembre 2004, in comunione legale dei beni con il coniuge, il quale non era intervenuto nel rogito e non aveva reso la dichiarazione richiesta dalla disciplina agevolativa. L’amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, con sanzioni, revocando i benefici prima casa nella misura del 50%.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Distaccata di Siracusa, con sentenza n. 2366/20, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione della disciplina agevolativa. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità del controricorrente e le ritiene tutte infondate. Quanto all’asserita violazione del principio di autosufficienza, enucleabile dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., la Corte ribadisce che tale principio, in assonanza con l’art. 6 della CEDU, non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, essendo sufficiente la trascrizione dei profili essenziali degli atti o anche solo un riassunto del loro contenuto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8950/2022.
La Corte esclude poi la violazione dell’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., ricordando che l’onere può reputarsi soddisfatto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali, mediante la produzione del fascicolo di parte del giudizio di merito, mentre per gli atti del fascicolo d’ufficio è sufficiente il deposito della richiesta di trasmissione. Nei ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, l’indisponibilità dei fascicoli delle parti, acquisiti al fascicolo d’ufficio, esclude che il ricorrente sia onerato della loro produzione.
Nel merito, il motivo è fondato. La Corte afferma che, in ossequio alla disciplina della nota II bis, la dichiarazione deve essere resa anche quando l’acquisto avvenga per effetto del regime di comunione legale dei beni: la dichiarazione deve provenire non solo dal coniuge intervenuto nell’atto, ma anche da quello non intervenuto, secondo l’orientamento di Cass. n. 1988/2015, Cass. n. 14326/2018 e Cass. n. 26703/2024. Non è possibile ipotizzare un’eccezione alla regola in mancanza di specifiche disposizioni che la prevedano.
La Corte distingue nettamente il piano dei requisiti soggettivi da quello del requisito oggettivo. Le norme civilistiche sulla comunione legale, ispirate al favor familiae, operano su un piano diverso da quello fiscale. Quanto al requisito oggettivo di cui alla lettera A, che interagisce con i principi del diritto di famiglia, è sufficiente la coabitazione ai sensi dell’art. 143 cod. civ., non la comune residenza anagrafica. I requisiti soggettivi delle lettere B e C, invece, si riferiscono a ciascuno dei coniugi uti singuli, i quali devono individualmente possederli e rendere la prescritta dichiarazione.
Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e volte a evitare abusi e speculazioni. Esse non sono suscettibili di estensione a ipotesi non disciplinate. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo coinvolte questioni di fatto, la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con rigetto del ricorso originario del contribuente e condanna alle spese dei tre gradi di giudizio, prenotate a debito.
Nota della Redazione
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