Rinuncia al ricorso tributario e inammissibilità sopravvenuta per difetto d’interesse (Cass. civ. Sez. V n. 18073 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, manifestata in modo inequivoco dalla parte ricorrente che abbia aderito alla definizione agevolata dei ruoli e abbia rinunciato al ricorso, rende inammissibile il ricorso per cassazione. L’inammissibilità sopravvenuta non dipende da una valutazione di fondatezza dei motivi, ma dalla caducazione dell’interesse effettivo alla pronuncia. La rinuncia non richiede che i difensori siano espressamente investiti di tale facoltà, quando la condotta processuale della parte manifesti in modo univoco la volontà di non coltivare più il giudizio. Le spese del giudizio di legittimità si compensano per effetto della sola sopravvenuta perdita d’interesse.

Il Fatto

Una società contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva parzialmente respinto, dopo riunione, i ricorsi proposti dalla medesima contribuente contro avvisi d’accertamento in materia di Irap per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007.

L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. In prossimità dell’udienza la ricorrente depositava documentazione relativa alla definizione agevolata dei ruoli e, successivamente, una ulteriore istanza con cui rinunciava al ricorso, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. L’Agenzia non replicava; il Procuratore generale aderiva alla richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la documentazione depositata dalla ricorrente. La parte aveva prodotto la comunicazione della somma dovuta dall’Ufficio, la quietanza di pagamento e un’istanza di compensazione di crediti. Con successiva dichiarazione di adesione la società aveva aderito alla definizione agevolata dei ruoli, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti e versando i relativi importi.

La Corte rileva un duplice ordine di criticità. Da un lato, la documentazione non consente in quella sede l’immediata riconciliazione degli atti impositivi oggetto del ricorso con quelli indicati nella domanda di definizione agevolata. Dall’altro, i difensori della contribuente non risultano investiti espressamente anche della facoltà di rinunziare.

Tali rilievi non impediscono però la decisione. Il Collegio osserva che, con le relative istanze, la parte ricorrente ha comunque manifestato in maniera inequivoca di non avere più alcun interesse effettivo ad una pronuncia sul merito del ricorso. La condotta processuale complessivamente tenuta vale dunque a fondare la declaratoria.

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Non si tratta di un giudizio sulla fondatezza dei tre motivi, ma del venir meno del presupposto dell’interesse alla decisione, sopravvenuto rispetto alla proposizione dell’impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità si compensano.

Quanto ai profili fiscali del processo, la Corte esclude i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, in ragione della sola sopravvenuta perdita d’interesse per il ricorso. Il P.Q.M. dichiara quindi il ricorso inammissibile e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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