Pagamento del debito altrui e azione di ingiustificato arricchimento (Cass. civ. Sez. III n. 28514 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo che adempia spontaneamente e consapevolmente un’obbligazione altrui non dispone dell’azione di regresso di cui all’art. 1180 cod. civ., ma può agire contro il debitore liberato con l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ., in presenza del vantaggio economico conseguito dal debitore. La qualificazione della domanda va operata in base al fatto costitutivo dedotto dall’attore, non alla qualificazione giuridica proposta. Il requisito della residualità ex art. 2042 cod. civ. è soddisfatto quando l’attore non deduca alcuno dei fatti costitutivi dell’illecito aquiliano, poiché il mero ruolo gestorio di fatto in una società non genera ipso facto responsabilità per colpa o dolo.
Il Fatto
Nel 2015 il fallimento di una società convenne dinanzi al Tribunale di Firenze un soggetto, già socio unico e amministratore della stessa sino al 2008, esponendo che negli anni successivi la società aveva corrisposto a un imprenditore individuale la somma di 75.000 euro per prestazioni di pulizia e facchinaggio in realtà eseguite a beneficio dell’impresa individuale del convenuto. Su questa base il fallimento chiese la condanna del convenuto a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.
Il Tribunale accolse in parte la domanda e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza 24 marzo 2023 n. 604, rigettò il gravame. Il convenuto ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi, resistito dal fallimento con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava il rigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, sul presupposto che il fallimento avesse esposto fatti idonei a fondare una responsabilità aquiliana. La Corte ha respinto la censura, affermando che la domanda va qualificata in base al fatto costitutivo dedotto dall’attore. Nel caso concreto il fatto materiale posto a fondamento della pretesa era costituito dall’avere la società pagato il debito altrui sapendo di farlo: nessuno dei fatti costitutivi dell’illecito aquiliano era stato allegato.
La Corte ha richiamato il principio per cui il terzo che abbia pagato il debito altrui sapendo di non essere debitore può agire unicamente per l’indennizzo da ingiustificato arricchimento, stante l’indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore, citando Cass. Sez. U. n. 9946 del 2009 e Cass. Sez. III n. 16213 del 2025.
Quanto al requisito della residualità ex art. 2042 cod. civ., la Corte ha confermato la valutazione della Corte d’appello, rilevando che il mero ruolo gestorio non basta a far sorgere in capo al gestore di fatto una responsabilità per colpa o dolo per qualsiasi ammanco di bilancio o spesa evitabile.
Il secondo motivo, che censurava la valutazione delle prove, è stato dichiarato inammissibile perché attinente al merito, insindacabile in sede di legittimità. Il terzo motivo, relativo al principio di non contestazione, è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza: la Corte d’appello non aveva deciso solo in virtù della non contestazione, ma anche sulla base di ulteriori elementi probatori, sicché la caducazione di quel passaggio non avrebbe potuto comportare la cassazione della sentenza.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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