Improcedibilità per mancato deposito della sentenza impugnata e fascicolo telematico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28512 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la improcedibilità prevista dall’art. 369, commi 1 e 2, n. 2, cod. proc. civ. per il mancato deposito della copia della sentenza impugnata può essere dichiarata solo se, all’esito dell’ultimazione della fase introduttiva del giudizio di legittimità — e quindi dopo lo spirare dei termini per il deposito del controricorso — il provvedimento impugnato risulti in concreto assente dal fascicolo, nonostante l’acquisizione officiosa del fascicolo d’ufficio o i depositi delle parti. Nel processo telematico, l’art. 137-bis cod. proc. civ. e l’abrogazione dell’art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ. comportano l’ingresso automatico nel fascicolo della Suprema Corte anche del provvedimento impugnato, la cui consultazione immediata attraverso il fascicolo informatico esclude la sanzione processuale. La regola di cui a Cass., Sez. Un., n. 10648 del 2017 va quindi riproposta adeguandone la formulazione all’ambiente telematico.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale in servizio presso un ufficio di vigilanza costiera, aveva chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un processo penale militare, promosso su denuncia del proprio comandante per disobbedienza a un ordine, offesa a un superiore e allontanamento dal servizio senza autorizzazione. Era stato assolto, con sentenza passata in giudicato, in parte perché il fatto non sussiste e in parte perché il fatto non costituisce reato.

La domanda, accolta in primo grado dal Tribunale di Latina, era stata rigettata dalla Corte d’Appello di Roma, che aveva escluso il nesso di strumentalità tra i fatti addebitati e l’espletamento del servizio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la causa è stata avviata a trattazione camerale dopo una proposta di definizione accelerata che ne aveva prospettato l’improcedibilità per mancato deposito della sentenza di appello.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla questione pregiudiziale prospettata nella proposta di definizione accelerata, ossia l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. per mancato deposito della sentenza impugnata. Il collegio rileva che tale sentenza è presente, in forma telematica, nel fascicolo acquisito presso la Corte d’Appello ed è visibile sull’applicativo in uso ai magistrati.

Ricostruito il contrasto storico tra l’indirizzo maggioritario, che escludeva ogni equipollente del deposito, e quello minoritario, che ammetteva il ricorso quando il provvedimento fosse già nel fascicolo d’ufficio, la Corte richiama il componimento operato da Cass., Sez. Un., n. 25513 del 2016 e Cass., Sez. Un., n. 10648 del 2017, che hanno ancorato la sanzione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità desunti dall’art. 6 C.E.D.U. È richiamata anche la giurisprudenza europea, da ultimo Corte EDU, Patricolo e altri c. Italia, del 23 maggio 2024, secondo cui le procedure della Cassazione possono essere più formali e i depositi tardivi non possono vanificare l’obiettivo di rapido svolgimento del procedimento.

La Corte valorizza poi l’evoluzione di sistema prodotta dal processo telematico: il provvedimento sottoscritto digitalmente entra nel fascicolo informatico e diviene ostensibile agli interessati; per effetto delle modifiche del d. lgs. n. 149 del 2022, il fascicolo d’ufficio del grado precedente è acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 137-bis cod. proc. civ., con abrogazione dell’art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ. Ne deriva l’ingresso automatico nel fascicolo della Suprema Corte anche del provvedimento impugnato.

L’esigenza di verifica della tempestività dell’impugnazione e della fondatezza dei motivi non si manifesta immediatamente, ma solo quando il fascicolo è pronto per la trattazione. Prima di allora l’assenza del provvedimento è priva di rilievo: ricollegare la sanzione al solo superamento del termine di venti giorni sarebbe sproporzionato. La norma mantiene però uno spazio applicativo nel solo caso in cui, ultimata la fase introduttiva, il provvedimento non sia stato ancora acquisito.

Nel caso di specie l’originale telematico della sentenza impugnata è stato trasmesso con il fascicolo d’ufficio ed è visibile nell’applicativo; la relata di notifica era stata depositata ab origine dal ricorrente. Il ricorso non è quindi improcedibile. Nel merito, la Corte rigetta il primo motivo, che lamenta l’omesso esame del mancato riscontro stragiudiziale, il secondo, che invoca una lettura estensiva dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 e prospetta un’eccezione di incostituzionalità, e il terzo, sull’asserita errata liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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