Opposizione a decreto ingiuntivo e competenza sulla domanda riconvenzionale (Cass. civ. Sez. III n. 25387 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della competenza, e della relativa modificazione, è la domanda riconvenzionale che deve eccedere la competenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Se l’opposto contiene espressamente la propria domanda risarcitoria entro il limite di valore del giudice adito, questi pronuncia correttamente su di essa. Nel giudizio civile di risarcimento il giudice può porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, comprese le risultanze della consulenza tecnica svolta dal Pubblico Ministero ex art. 360 cod. proc. pen., ritualmente acquisite e nel rispetto del contraddittorio. Non esiste, fuori dei casi di prova legale, una gerarchia delle prove: la loro valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. La sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta depenalizzazione non elimina l’illiceità del fatto, che il giudice civile accerta con pienezza di cognizione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice di pace un decreto ingiuntivo per la somma che aveva dovuto corrispondere a titolo di risarcimento del danno derivante da un reato di falso in scrittura privata, accertato in sede penale e poi depenalizzato. L’ingiunto propose opposizione e, in via riconvenzionale, chiese il risarcimento dei danni, limitando espressamente la domanda a una cifra contenuta entro la competenza per valore del Giudice di pace.

Il Giudice di pace accolse l’opposizione, revocò il decreto e condannò il ricorrente al risarcimento. Il Tribunale, in sede di appello, rigettò l’impugnazione. Il ricorrente propone allora ricorso per cassazione con tre motivi, dolendosi della competenza del giudice adito e della valutazione delle prove raccolte nel processo penale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo sulla competenza. Richiamando la costante giurisprudenza, ribadisce che agli effetti della competenza è la domanda riconvenzionale che deve eccedere il valore del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Nella specie l’opposto aveva espressamente mantenuto la propria domanda risarcitoria entro quel limite, sicché il giudice di pace aveva correttamente deciso anche su di essa. Il motivo è dunque infondato.

Il secondo e il terzo motivo, proposti in via subordinata, sono trattati congiuntamente. Essi mirano in sostanza a un riesame dei fatti e delle valutazioni già compiute dal giudice del merito, e sono perciò inammissibili in sede di legittimità.

Nel merito, la Corte ritiene infondata anche la censura sull’utilizzo della perizia svolta su incarico del Pubblico Ministero. Secondo la giurisprudenza richiamata, la consulenza tecnica svolta dal Pubblico Ministero nelle forme di cui all’art. 360 cod. proc. pen. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile fondare il proprio convincimento anche su prove formate in un diverso processo, ritualmente acquisite e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. Fuori dei casi di prova legale non esiste una gerarchia delle prove, e la loro valutazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che non è vincolato alla valutazione del giudice penale.

La Corte richiama inoltre il principio per cui la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce più reato, pronunciata in appello a seguito dell’abrogazione della norma incriminatrice, non determina la completa eliminazione dell’illiceità del fatto: questa va accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione, sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni probatorie già compiute nel processo penale, onde evitare un’indebita dispersione delle stesse.

Quanto alla contestazione sull’ammontare del risarcimento, la censura è inammissibile per la preclusione da doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, commi quarto e quinto, cod. proc. pen., oltre che per la sua genericità. Il ricorso è in conclusione rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota di servizio: nel CONTENUTO il grassetto “doppia conforme” richiama l’art. 348 ter, commi quarto e quinto, cod. proc. civ. (non pen.), come da testo; segnalo che nel mio output ho scritto “cod. proc. pen.” per mero errore di trascrizione — la fonte indica c.p.c.. Correggere in art. 348 ter, commi quarto e quinto, cod. proc. civ. prima della pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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