Sospensione per querela di falso e regolamento di competenza inammissibile (Cass. civ. Sez. II n. 28752 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione facoltativa del processo, il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ. è impugnabile con regolamento di competenza, ma il sindacato della Corte di cassazione resta circoscritto alla verifica dell’esistenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice di merito e della presenza di una motivazione non meramente apparente. Quando la sospensione della causa pregiudicata è disposta in funzione della definizione di un giudizio di querela di falso, rispetto al quale sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnica riconducibile all’area della sospensione necessaria, non residua spazio per il controllo sui presupposti giuridici dell’esercizio del potere discrezionale, sempre che la sentenza sul falso non sia ancora passata in giudicato.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione davanti al Tribunale di Palermo avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato il pagamento di somme dovute per forniture, di cui la banca aveva dedotto di essere cessionaria in forza di scrittura privata. L’opponente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica della cessione e di avere pertanto pagato la cedente; proponeva quindi querela di falso avverso l’avviso di ricevimento della raccomandata asseritamente consegnata dalla cessionaria.

Il Tribunale, con sentenza, dichiarava la falsità della sottoscrizione e ne ordinava la cancellazione. La pronuncia era impugnata davanti alla Corte d’appello, dove il giudizio pendeva ancora. Il giudizio di opposizione proseguiva fino all’udienza di discussione e veniva poi sospeso ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., con provvedimento fondato sulla refluenza dell’esito dell’impugnazione ai fini della sua definizione. La società impugnava tale provvedimento con regolamento di competenza, chiedendone l’annullamento e la prosecuzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’orientamento consolidato in materia: analogamente alle ordinanze di sospensione per pregiudizialità-dipendenza, il provvedimento che dispone la sospensione facoltativa è impugnabile con regolamento di competenza. Il rimedio conserva struttura e funzione, ma il controllo di legittimità resta limitato alla verifica dei presupposti giuridici dell’esercizio del potere discrezionale e dell’esistenza di una motivazione non meramente apparente, come affermato da una serie di precedenti richiamati.

Il caso concreto presenta però una peculiarità: la sospensione della causa pregiudicata è disposta in funzione della definizione di un procedimento di particolare gravità, la querela di falso, cui l’ordinamento riserva un trattamento circondato da speciali cautele. Tra i meccanismi tipici vi è la sospensione impropria, nella quale il processo, pur fermo nel suo iter normale, prosegue in una sede diversa.

La Corte richiama il principio per cui, intervenuta la decisione del collegio sulla querela di falso, il giudizio di merito, sospeso ex lege, deve riprendere; se la sentenza sul falso è impugnata, il giudice ha la facoltà di disporne la sospensione ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., essendo configurabile tra i due processi un rapporto di pregiudizialità riconducibile all’area della sospensione necessaria. In assenza di norme che impongano la permanenza della sospensione fino al passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante, trova applicazione la sospensione facoltativa.

Sul tema la Corte richiama anche il principio delle Sezioni Unite n. 21763 del 2021: quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria ex art. 295 cod. proc. civ., ma può essere adottata in via facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ..

Riconosciuto dunque un intrinseco rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il procedimento portante e il giudizio di querela di falso la cui sentenza non è ancora passata in giudicato, non trova spazio il sindacato della Corte sulla sussistenza dei presupposti del potere discrezionale esercitato dal giudice di merito. Il ricorso è pertanto rigettato, con conseguente obbligo di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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