Giudizio di rinvio e prova presuntiva nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 28751 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, nel quale il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può reiterare il giudizio già censurato in sede di legittimità, ma deve procedere a una nuova e complessiva valutazione del materiale probatorio. In tema di prova presuntiva, il procedimento logico si articola in due momenti valutativi: dapprima il giudice esamina singolarmente ogni elemento indiziario per conservare quelli dotati di positiva o potenziale efficacia probatoria; poi procede a una valutazione unitaria e complessiva, accertando se gli indizi siano concordanti e se la loro combinazione fornisca una prova logicamente valida del fatto ignoto secondo criteri di ragionevole probabilità. Una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’esistenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante a sostegno della pretesa impositiva, spetta al contribuente fornire la prova contraria circa l’effettiva esistenza e liceità delle operazioni contestate.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, per l’anno d’imposta 2012, un avviso di accertamento con cui determinava maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP. All’origine della pretesa vi era un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che nell’ambito di un finanziamento erogato dal Fondo Europeo per la pesca aveva rilevato l’emissione di fatture per operazioni ritenute inesistenti e un flusso di ritorno delle somme versate.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio era rigettato in secondo grado. Proposto ricorso per cassazione, la Suprema Corte accoglieva il motivo relativo alla valutazione degli indizi e rinviava alla Commissione tributaria regionale. Il giudice del rinvio rigettava nuovamente l’appello e l’Agenzia proponeva un ulteriore ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta l’unico motivo di ricorso, con cui l’Ufficio lamenta che la Commissione regionale si sia limitata a riproporre le argomentazioni già espresse nel precedente grado di appello, senza ottemperare al dictum della Suprema Corte e senza valorizzare unitariamente gli altri elementi probatori. Il motivo è fondato.
La Corte ricostruisce la natura del giudizio di rinvio: si tratta di un giudizio chiuso, in cui il giudice di merito deve applicare gli effetti del pronunciamento di legittimità, riesaminando il merito alla luce delle indicazioni ricevute. Egli non può ripetere il giudizio già censurato, ma deve conformarsi alla regola di diritto enunciata procedendo a una nuova valutazione dei fatti.
Nel caso concreto, la precedente ordinanza di cassazione aveva statuito che il giudice di merito aveva errato nel ritenere insufficiente il quadro probatorio offerto dall’Amministrazione, ribadendo che, dimostrata l’esistenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, spetta al contribuente la prova contraria. La sentenza emessa in sede di rinvio ha invece disatteso tale dictum, riproponendo le medesime argomentazioni già censurate.
La Corte richiama quindi i consolidati principi in materia di prova presuntiva di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., e il duplice momento valutativo che caratterizza il procedimento logico, secondo il criterio già espresso da Cass. n. 8115 del 2025. La Commissione regionale ha omesso la valutazione unitaria degli indizi — le dichiarazioni del terzo, la dicitura del nome sugli assegni, il meccanismo di ritorno delle somme — limitandosi a una considerazione atomistica e parcellizzata degli stessi.
Va infine respinta l’istanza avanzata dal contribuente, fondata sulle risultanze del giudizio penale e sul provvedimento di archiviazione: il nuovo art. 21 bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.l. n. 87/2024, non è applicabile ai casi in cui sia intervenuto un decreto di archiviazione. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e il giudizio rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.