Inammissibile il ricorso che contesta la valutazione delle prove bancarie (Cass. civ. Sez. I n. 13496 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso che censuri la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito in ordine all’idoneità degli estratti conto e della documentazione bancaria a fondare il credito insinuato al passivo fallimentare. Il giudice di merito, previo rilievo dell’incompleta produzione degli estratti conto e dell’assenza delle condizioni contrattuali per il calcolo di interessi e commissioni di massimo scoperto, può ritenere non equipollenti agli estratti conto i tabulati prodotti, in quanto non sottoscritti dal cliente, non costituenti copia degli estratti conto e privi di mittente e intestazione della banca. Le censure con cui si deduce la violazione di legge ma si investe in realtà il giudizio sul fatto realizzano una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.
Il Fatto
La banca ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento della società correntista per un importo al chirografo, a titolo di scoperto di conto corrente. Il credito non è stato ammesso per difetto di prova. Il tribunale, con il decreto impugnato e previo espletamento di CTU, ha rigettato l’opposizione a stato passivo.
Il giudice dell’opposizione ha ritenuto il credito sprovvisto di prova per la mancanza di tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto e per l’assenza di pattuizioni sulle quali calcolare le commissioni di massimo scoperto. Dall’apertura del conto fino al 30 giugno 2005 il credito insinuato era supportato solo da altra documentazione, ritenuta inidonea a ricostruire il rapporto con la società poi fallita. Il credito è stato quindi ricostruito dal 1° luglio 2005 con saldo zero. Il cessionario del creditore propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste il fallimento.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 119, comma 2, d.lgs. n. 384/1993, 1832 cod. civ. e 93 l. fall., sostenendo che i tabulati di rigenerazione archivi e i tabulati staffa siano equipollenti agli estratti conto e opponibili alla curatela. A suo avviso non sarebbero imposti requisiti minimi di validità per i documenti bancari attestanti il credito, con piena libertà di ricostruzione del rapporto.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 93 l. fall., là dove il decreto ha ritenuto che la banca non avesse fornito la prova del proprio credito, con censure analoghe a quelle del primo motivo.
La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li dichiara inammissibili. Le censure tendono a rimettere in discussione in sede di legittimità l’esame delle prove effettuato dal giudice del merito.
Il decreto impugnato, previo rilievo dell’incompleta produzione degli estratti conto e dell’assenza delle condizioni contrattuali per determinare il calcolo degli interessi e di alcune spese, ha ritenuto non equipollenti i tabulati prodotti, perché non sottoscritti dal cliente, non costituenti copia degli estratti conto e privi di mittente e intestazione della banca.
Le censure di legge investono dunque la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. La Corte richiama sul punto Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 640/2019. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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