Responsabilità professionale: il nesso causale come elemento costitutivo della domanda risarcitoria (Cass. civ. Sez. III n. 28754 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale, il nesso di causalità tra la condotta del difensore e il pregiudizio lamentato integra un elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria e rientra nella res in iudicium deducta ad opera dell’attore. Il suo accertamento d’ufficio da parte del giudice, indipendentemente da un’eccezione del convenuto, non dà luogo al vizio di ultrapetizione, restando fermo il solo limite del rispetto del petitum e della causa petendi. È inammissibile il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione resa ad abundantiam e priva di carattere decisivo, non costituendo essa la ratio decidendi della pronuncia. Nel giudizio di legittimità resta preclusa ogni rivalutazione delle risultanze istruttorie e ogni sollecitazione di un’inferenza presuntiva diversa da quella compiuta dal giudice di merito.

Il Fatto

Due coniugi convennero in giudizio il proprio difensore per accertarne la responsabilità professionale e ottenerne la condanna alla restituzione degli onorari e al risarcimento del danno da perdita di chance. Il professionista, secondo la prospettazione attorea, avrebbe lasciato prescrivere il diritto risarcitorio verso un istituto di credito, che nel 1983 aveva iscritto ipoteca su immobili dei coniugi a garanzia di un debito, compromettendo la vendita di quei terreni già oggetto di preliminare.

Il Tribunale rigettò la domanda per difetto di nesso causale tra il preteso inadempimento e il danno. La Corte d’appello confermò la decisione, escludendo che l’iscrizione ipotecaria avesse causato la perdita dell’affare. Proposto ricorso per cassazione, la Corte dispose con ordinanza interlocutoria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del coniuge nel frattempo deceduto.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per ultrapetizione, sostenendo che il giudice d’appello avesse fondato il proprio convincimento su una simulazione del compromesso mai dedotta dalle parti. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, perché l’affermazione censurata costituisce un mero inciso argomentativo, mentre la ratio decidendi poggia sull’assenza di prova del danno e sulla mancanza del nesso causale tra l’ipoteca e la perdita dell’affare.

Nel merito, i giudici di legittimità hanno ribadito che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previsto dall’art. 112 cod. proc. civ., impone al giudice di sussumere nella pertinente disciplina giuridica i fatti e gli atti del thema decidendum, fermo il solo limite del rispetto del petitum e della causa petendi. Poiché il nesso di causalità è elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, il suo accertamento officioso non integra ultrapetizione.

La Corte ha poi affrontato i motivi relativi all’asserita simulazione del preliminare e alla violazione dell’art. 2909 cod. civ. per contrasto con un preteso giudicato esterno, reputandoli inammissibili alla luce delle medesime considerazioni. Quanto alle censure sulle presunzioni semplici, ha osservato che esse mirano a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Sul danno da perdita di chance, la Corte ha richiamato il principio per cui occorre tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell’evento di danno, muovendo dalla previa indagine sul nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”. La chance perduta postula un’incertezza del risultato sperato e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale si configura un danno diverso.

Infine, la Corte ha escluso che il travisamento del contenuto oggettivo della prova possa essere dedotto nel caso di specie, trovando esso rimedio nella revocazione per errore di fatto o nei vizi di cui all’art. 360 cod. proc. civ. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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