Procura alla mediazione e prova del danno da occupazione senza titolo (Cass. civ. Sez. III n. 7985 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nullità della procura speciale conferita al difensore per la partecipazione alla procedura di mediazione delegata, quand’anche autenticata dal difensore stesso, costituisce vizio soggetto al sistema delle preclusioni: se non eccepito nel grado in cui la procura è stata prodotta, non può essere rilevato per la prima volta in cassazione, neppure d’ufficio. Nel merito, il danno da occupazione senza titolo di un immobile può essere accertato anche per presunzioni, ma la presunzione non discende dalla sola natura abitativa del bene: il proprietario deve allegare e provare la concreta possibilità di godimento perduta o lo specifico pregiudizio subito, salvo che l’occupazione gli abbia imposto una spesa per reperire altro alloggio.
Il Fatto
I proprietari di un immobile occupato senza titolo agiscono con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. davanti al tribunale per ottenere il rilascio del bene e il risarcimento del danno. Disposta la mediazione delegata, il procedimento si conclude con il deposito telematico del verbale di mancato accordo.
Il tribunale dichiara improcedibile la domanda per omesso espletamento sostanziale della mediazione e condanna gli attori alle spese. La corte d’appello riforma la decisione: ritiene valida la procura speciale e accoglie la domanda di rilascio, rigettando invece quella risarcitoria per difetto di prova del pregiudizio patrimoniale. La ricorrente principale e i ricorrenti incidentali impugnano la sentenza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 345, terzo comma, e 115, primo comma, cod. proc. civ., per l’acquisizione in appello di documenti relativi alla mediazione. La Corte rileva che la ricorrente non dimostra di avere proposto tempestiva eccezione nel grado in cui quei documenti furono depositati, sollevando la questione solo per la prima volta in cassazione. Il motivo è infondato.
Il secondo motivo censura l’applicazione degli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 28/2010 sotto il profilo dell’autenticazione della procura, invocando il precedente Cass. n. 8473 del 2019, secondo cui il difensore può autenticare solo la procura alle liti e non quella per la mediazione. La Corte non nega la distinzione, ma rileva che la ricorrente non prova di avere eccepito la nullità della procura o il vizio di autenticazione nel giudizio di appello.
Il rilievo officioso della nullità della procura va coordinato con il sistema delle preclusioni: ove non fatto valere nel grado di riferimento, non può esserlo in sede di legittimità, come affermato da Cass. n. 33769 del 2019. Il secondo motivo è pertanto inammissibile e il ricorso principale è rigettato.
Sul ricorso incidentale, i ricorrenti assumono che il danno da occupazione illegittima sia in re ipsa e non richieda prova. La Corte richiama il principio di Cass. Sez. Un. n. 33645 del 2022: il proprietario deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta e lo specifico pregiudizio subito, fornendone prova anche per presunzioni.
La presunzione, tuttavia, non può fondarsi sulla sola destinazione abitativa dell’immobile, che di per sé non ha vocazione fruttifera. Occorre che il danneggiato alleghi la destinazione a profitto o la spesa sostenuta per un altro alloggio. Nel caso concreto gli allegati si limitano all’acquisto e al mancato utilizzo del bene, insufficienti a presumere un danno ulteriore. Il ricorso incidentale è rigettato con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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