Onere di allegazione e non contestazione nel giudizio per mansioni superiori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28947 del 02.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione non opera in difetto di una specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, poiché l’onere di contestazione deve correlarsi alle affermazioni contenute negli atti destinati a raccogliere le allegazioni delle parti. Solo su tale base il giudice e le parti possono verificare immediatamente quali fatti siano ancora controversi e quali non contestati. Spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte. Il ricorso che, nel denunciare la mancata contestazione, ometta di trascrivere l’atto di primo grado contenente le allegazioni, non assolve agli oneri di specificità imposti dall’art. 366 n. 4 e dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ. ed è inammissibile.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di un ente strumentale, proposta da alcuni lavoratori per l’esclusione dei crediti vantati a titolo di differenze retributive per il mancato inquadramento in area superiore, a fronte dello svolgimento di mansioni di autista soccorritore in un periodo determinato.
I ricorrenti avevano domandato il riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 208 della legge n. 267/1942; il commissario liquidatore aveva trasmesso le schede creditore con rigetto per mancanza della certificazione datoriale. Il Tribunale, ritenuta tempestiva l’opposizione e applicabile unicamente l’art. 209 L.F., ha escluso l’applicabilità della legge n. 241/1990 e ha ritenuto superfluo motivare il provvedimento di esclusione. Ha poi rilevato che le mansioni concretamente svolte non erano state descritte né nella domanda né in sede di opposizione, con conseguente preclusione del giudizio trifasico e difetto di prova. Contro tale decisione uno dei lavoratori ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la controparte non aveva contestato lo svolgimento dell’attività di autista soccorritore e che pertanto il Tribunale era vincolato a ritenere accertate le mansioni concretamente svolte, con superfluità della prova testimoniale.
La Corte ha dichiarato entrambe le censure inammissibili. Il Tribunale aveva fondato la decisione sul mancato assolvimento dell’onere di allegazione, che aveva precluso il giudizio trifasico, ed aveva escluso che nella memoria della controparte fosse ravvisabile una mancata contestazione, avendo questa evidenziato la mancata enucleazione di fatti storici.
Il passaggio centrale riguarda la dedotta non contestazione. Le censure non trascrivono il ricorso di primo grado, necessario per stabilire se esso contenesse la descrizione puntuale delle mansioni svolte e per poter discorrere di mancata contestazione delle allegazioni. Il principio di non contestazione non opera, infatti, in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati: l’onere di contestazione si correla alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni, così da consentire alle parti e al giudice di verificare immediatamente quali fatti siano non contestati e quali ancora controversi (Cass. 3 aprile 2025, n. 8900).
La Corte ha poi osservato che, pur contenendo la memoria della controparte un riferimento alle attività svolte in qualità di autista soccorritore, dalle altre parti del medesimo atto emergeva una piena contestazione della pretesa, argomentata sulla natura puramente tecnica delle mansioni, a fronte di una figura di livello superiore che richiederebbe prestazioni riconducibili all’ambito socio-sanitario, come precisato da Cass. 5 agosto 2019, n. 20915. Il ricorso, pertanto, non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, risultando inammissibile ancor prima che infondato.
La Corte ha infine ricordato che spetta al giudice del merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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