Sostituzione degli scioperanti con mansioni inferiori e condotta antisindacale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28946 del 02.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di proclamazione di uno sciopero, il datore di lavoro può disporre l’utilizzazione del personale rimasto in servizio con assegnazione a mansioni inferiori solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari rispetto a quelle proprie dei lavoratori assegnati. Ove tale limite sia disatteso, la condotta integra antisindacalità ai sensi dell’art. 28 St. lav., in violazione dell’art. 2103 cod. civ., anche quando sussista compatibilità tra le mansioni inferiori e la pregressa professionalità dei sostituti. Irrilevanti sono il consenso dei sostituti e la riuscita dello sciopero. In sede di legittimità è insindacabile il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale, salvo che si fondi su erronei principi giuridici o su incongruenze logiche.
Il Fatto
Il sindacato ricorrente aveva chiesto al Tribunale di dichiarare il carattere antisindacale della condotta tenuta dalla società cooperativa in occasione di uno sciopero, per avere la datrice di lavoro sostituito i lavoratori scioperanti con altri dipendenti, addetti anche a sedi diverse e inquadrati in livelli superiori, adibiti a mansioni inferiori. Il ricorrente chiedeva inoltre la rimozione degli effetti della condotta, la condanna della società a retribuire i lavoratori per la giornata di astensione e la pubblicazione del provvedimento.
Il Tribunale, sia in fase sommaria sia in sede di opposizione, aveva accolto il ricorso. La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la pronuncia. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dal sindacato con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 4, 40, 41 Cost., dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 28 St. lav., sostenendo di avere soltanto attenuato le conseguenze dello sciopero e che lo svolgimento per poche ore di mansioni inferiori non ledeva la professionalità dei sostituti.
Il motivo è infondato. La Corte richiama il fondamentale precedente di legittimità (Cass. n. 14444/2015), secondo cui il datore può assegnare mansioni inferiori ai sostituti solo se marginali e funzionalmente accessorie e complementari. Ove tale limite sia violato, la condotta è antisindacale anche in presenza di compatibilità tra le mansioni inferiori e la pregressa professionalità, perché la norma tutela il mantenimento del livello di professionalità acquisito.
La Corte distrettuale, con accertamento di merito esaustivamente argomentato, ha verificato il rapporto tra i compiti svolti dai sostituti e le loro funzioni abituali, ritenendo le mansioni assegnate non marginali, né eccezionali, né accessorie e complementari, in violazione dell’art. 2103 cod. civ. Ciò a prescindere dal consenso prestato e dallo svolgimento delle mansioni proprie del rispettivo profilo contrattuale.
Con il secondo motivo si eccepiva, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per non essere state ammesse le istanze istruttorie. Il motivo è inammissibile: il vizio specifico introdotto dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, non è integrato dall’omesso esame di elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione (Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 19881/2014). Si verte altresì in ipotesi di doppia conforme. La Corte territoriale ha comunque esaminato la circostanza asseritamente omessa, ritenendo irrilevanti le richieste istruttorie.
Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, salvo che si fondi su erronei principi giuridici o incongruenze logiche. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto le prove irrilevanti con motivazione congrua. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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