Benefici amianto: prova dell’esposizione ultradecennale e motivazione per relationem (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4910 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici contributivi per l’esposizione ultradecennale all’amianto di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, la Corte d’appello che motivi per relationem richiamando un precedente giudizio, nel quale sia stata esclusa l’esposizione per mansioni analoghe a quelle del ricorrente, non esercita la scienza privata del giudice, ma si avvale di un accertamento ritenuto giuridicamente e fattualmente sovrapponibile. La genericità dei capitoli di prova orale, che non specifichino durata e frequenza delle mansioni espositive, attiene al piano probatorio e non a quello delle allegazioni. Ne consegue che la mancata ammissione della consulenza tecnica, anche ai sensi dell’art. 437 cod. proc. civ., è legittima quando la prova non risulti indispensabile alla luce degli altri mezzi istruttori ritualmente dedotti.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente di volo, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, deducendo l’esposizione ultradecennale all’amianto durante l’attività lavorativa. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia, rilevando che l’esposizione non era stata provata.
Secondo il giudice di appello, le prove orali dedotte erano generiche, perché non indicavano specificamente per quanto tempo e con quale frequenza il lavoratore fosse stato impiegato nelle mansioni espositive. La Corte richiamava inoltre una consulenza tecnica svolta in altro procedimento, dalla quale risultava che gli assistenti di volo non erano mai risultati esposti a materiali contenenti amianto. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, articolato in otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina congiuntamente i primi sette motivi, che pongono questioni identiche, e li ritiene infondati. La sentenza impugnata non viola l’art. 115 cod. proc. civ., poiché ha motivato per relationem, facendo valere quanto statuito in una precedente sentenza nella quale era stata negata l’esposizione ultradecennale per lavoratori con mansioni analoghe. Non si tratta di scienza privata del giudice, ma del richiamo ad argomentazioni svolte in altro giudizio ritenuto sovrapponibile dal punto di vista giuridico e fattuale.
Il collegio precisa che la Corte d’appello non ha affermato l’esistenza di un’allegazione generica per mancata indicazione della quantità di fibre di amianto per centimetro cubo. Ha invece rilevato — e sul punto i motivi non contengono censura specifica — che erano generici i capitoli di prova orale, in quanto non indicavano durata e frequenza delle mansioni espositive. Si tratta di valutazione attinente al piano probatorio e non a quello delle allegazioni.
Il richiamo al precedente risulta avvalorato dal fatto che la richiesta probatoria, generica quanto alle prove testimoniali, era incapace di superare quanto già accertato in precedenti giudizi sulla medesima questione. Per lo stesso motivo la Corte d’appello non ha ritenuto necessario dare ingresso alla consulenza tecnica, nemmeno in forza dell’art. 437 cod. proc. civ.: tale norma presuppone l’indispensabilità della prova alla luce degli altri mezzi istruttori ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento.
Nel caso concreto, stante la genericità delle prove orali, non era necessario alcun approfondimento istruttorio. La Corte esclude poi la nullità della sentenza per motivazione inesistente, poiché la ratio decidendi è espressa e fondata sull’assenza di esposizione accertata in altri giudizi e sulla mancanza di deduzioni istruttorie capaci di superare tale accertamento.
Infine, è infondato anche l’ottavo motivo. La Corte d’appello ha applicato l’art. 91 cod. proc. civ. in punto di soccombenza: il ricorrente era risultato soccombente sulla domanda di merito, restando irrilevante il rigetto delle eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione. La decisione di mancata compensazione delle spese, pur in caso di soccombenza reciproca, è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è censurabile in cassazione. Il ricorso è conclusivamente respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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