Inquadramento originario e tempi minimi di attestazione nel CCNL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28948 del 02.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del superiore inquadramento che consegua all’accertamento della corretta collocazione ab origine della posizione lavorativa non integra un’ipotesi di espletamento di mansioni superiori, ma una verifica di esatta individuazione del livello spettante sin dall’origine. In tale fattispecie non è operante la clausola del contratto collettivo che fissa i tempi minimi di attestazione per l’attribuzione dei diversi livelli in relazione alla posizione ricoperta, perché essa non riguarda la collocazione, nelle declaratorie contrattuali, della posizione di lavoro originariamente attribuita. La censura che introduce in sede di legittimità una questione non dedotta nei gradi di merito è inammissibile; parimenti inammissibile è la doglianza che investa una clausola contrattuale estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La definizione del giudizio in conformità della proposta ex art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. integra una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società operante nel trasporto aereo aveva instaurato un rapporto di lavoro a termine con una dipendente. Scaduto il termine, il rapporto era stato prorogato; la lavoratrice aveva contestato la legittimità della proroga e chiesto l’accertamento del rapporto a tempo indeterminato e del corretto inquadramento.
Il giudice di primo grado, ritenuta illegittima la proroga, aveva dichiarato la costituzione del rapporto a tempo indeterminato, ordinato il ripristino e condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, riconoscendo altresì il diritto all’inquadramento nel primo livello del contratto collettivo di categoria con le relative differenze retributive. La Corte d’Appello di Roma aveva rigettato il gravame della società, che ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente aveva dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., per vizio di omessa o apparente motivazione in ordine all’art. 10 del contratto collettivo che disciplina l’inquadramento del personale. Con il secondo motivo aveva censurato la violazione delle regole di interpretazione contrattuale, invocando gli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ., sempre con riferimento alla medesima clausola collettiva.
Entrambi i motivi ruotavano attorno all’assunto che l’art. 10 del CCNL sarebbe stato preclusivo al riconoscimento del superiore inquadramento in difetto di permanenza nel livello inferiore per un determinato arco temporale.
Il Collegio, esaminando congiuntamente i motivi per la loro interferenza, li ha dichiarati inammissibili. Essi introducevano infatti una questione non affrontata dalla sentenza impugnata e non dedotta nei precedenti gradi di merito, in primo luogo nel giudizio di primo grado, negli stessi termini prospettati in sede di legittimità.
La Corte ha aggiunto un ulteriore profilo di inammissibilità, autonomo rispetto al precedente. Le doglianze sulla mancata applicazione dell’art. 10 del contratto collettivo, limitatamente all’operatività dei tempi minimi di attestazione per l’attribuzione del superiore inquadramento, non erano pertinenti rispetto alla ratio decidendi della pronuncia di secondo grado. Il riconoscimento del primo livello era scaturito non da un accertamento di mansioni superiori rispetto a quelle formalmente assegnate, ma da una verifica sulla corretta individuazione dell’inquadramento ab origine circa l’effettiva attività lavorativa svolta. In tale fattispecie non opera la clausola collettiva, che disciplina i tempi minimi per l’attribuzione dei livelli in relazione alla posizione ricoperta e non la collocazione, nelle declaratorie contrattuali, della posizione originariamente attribuita.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite, distratte in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario. Essendo il giudizio definito in conformità della proposta, la Corte ha disposto la condanna della società ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., richiamando il principio secondo cui l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo (Cass. Sez. U. n. 28540 del 2023). Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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