Giurisdizione amministrativa sull’esclusione per indisponibilità di soluzioni brevettate in gara (Cass. civ. Sez. Un. n. 28962 del 02.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto pubblico, ancorché la domanda si fondi sulla dedotta indisponibilità, da parte dell’offerente, di soluzioni tecniche e prodotti coperti da brevetto altrui. In tale evenienza, la tematica brevettuale non costituisce oggetto di accertamento, ma fatto qualificante il contenuto dell’offerta, rilevante ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e dei presupposti di esclusione. Il difetto relativo di giurisdizione, denunziabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., è configurabile solo quando il giudice amministrativo violi i limiti esterni del proprio potere, non quando si dolga un mero error in procedendo o un sindacato di legittimità sui requisiti oggettivi della gara. Lo sconfinamento nel merito amministrativo è escluso quando la verifica dei presupposti di esclusione non lasci spazio a valutazioni discrezionali.

Il Fatto

Una stazione appaltante indice una gara per l’affidamento integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di allestimento museografico, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione viene disposta in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Un raggruppamento concorrente impugna gli esiti della procedura davanti al TAR, deducendo che l’offerta aggiudicataria conteneva soluzioni tecniche e prodotti di cui l’offerente non aveva la disponibilità, in quanto ideati e sviluppati da altra impresa e tutelati da brevetto. Il TAR accoglie il ricorso, ritenendo la propria giurisdizione e annullando i provvedimenti impugnati. Il Consiglio di Stato, investito degli appelli, conferma la giurisdizione amministrativa e rigetta i gravami. Il raggruppamento aggiudicatario ricorre allora per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite affrontano tre profili di asserito eccesso di potere giurisdizionale. Il primo concerne la spettanza al giudice amministrativo o a quello ordinario della controversia sulla domanda di annullamento dell’aggiudicazione, in presenza di una dedotta violazione della disciplina a tutela dei brevetti.

La Corte muove dal principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto, rileva il petitum sostanziale, da identificare non tanto in funzione della pronuncia richiesta, quanto della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Occorre esaminare i fatti allegati, prescindendo dalla loro effettiva sussistenza, che attiene al merito.

Nel caso concreto, il petitum concerne la domanda di annullamento dell’aggiudicazione, sia pure mediata dalla deduzione che l’offerta aggiudicataria non era conforme al Disciplinare perché conteneva soluzioni di cui l’offerente non aveva la disponibilità. Il diritto di privativa rileva come fatto, documentalmente provato, qualificante l’offerta, e non ha costituito oggetto di accertamento: il Consiglio di Stato non ha svolto verifiche sulla titolarità del brevetto, ma ha tratto conseguenze da circostanze di fatto non contestate.

Il secondo motivo, che prospetta un difetto assoluto di giurisdizione per essere stato deciso il merito in assenza di potestas iudicandi a seguito dell’improcedibilità, è dichiarato inammissibile. Ciò che la ricorrente lamenta attiene ai limiti interni della giurisdizione e configura, al più, un error in procedendo, estraneo al sindacato ex art. 111, ottavo comma, Cost.

Il terzo motivo, relativo allo sconfinamento nel merito, è pure inammissibile. Lo sconfinamento è configurabile solo quando l’indagine del giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità, sostituendo la propria volontà a quella dell’amministrazione. Tale vizio non sussiste quando il sindacato implichi la verifica di requisiti oggettivamente riscontrabili, privi di profili discrezionali, come i presupposti di esclusione dell’impresa dalla gara. La Corte ravvisa il fondamento dell’esclusione nell’art. 80, comma 5, lett. c-bis, del d.lgs. n. 50/2016 e nelle prescrizioni del Disciplinare, rispetto alle quali l’amministrazione non godeva di alcun margine di opinabilità. Il ricorso è dunque rigettato, con conferma della giurisdizione amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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