Giudicato implicito sulla giurisdizione e acquiescenza del convenuto (Cass. civ. Sez. Un. n. 28961 del 02.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, al giudice della successiva fase impugnatoria è precluso rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, essendo la questione ormai coperta dal giudicato implicito. È altresì precluso all’attore, rimasto soccombente nel merito, contestare la giurisdizione di quel giudice che egli stesso ha adito. Tale preclusione opera a maggior ragione quando sia il ricorrente ad avere introdotto il giudizio davanti al Giudice ordinario in primo grado.
Il Fatto
Alcuni condomini di una comunione site in Sardegna impugnavano davanti al Tribunale di Cagliari tre delibere assembleari, relative alla realizzazione e al trasferimento al Comune di un impianto idrico, all’approvazione del relativo preventivo di spesa e ai lavori di messa in sicurezza di strade comunali. Gli attori ne sostenevano la nullità, per essere state adottate a maggioranza anziché all’unanimità, in quanto incidenti su diritti individuali dei condomini.
Il Tribunale respingeva le impugnazioni, affermando la validità delle delibere. La decisione era appellata da uno solo dei condomini; la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 815/2018, respingeva il gravame. Proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi, il primo dei quali sollevava una questione di difetto di giurisdizione, la Seconda Sezione Civile rimetteva gli atti alle Sezioni Unite per competenza tabellare ai sensi dell’art. 374 c.p.c.
La Motivazione della Corte
L’esame delle Sezioni Unite è circoscritto al primo motivo, concernente la questione di giurisdizione. Con esso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e il difetto di giurisdizione, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe deciso una controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., trattandosi di esecuzione di una convenzione di lottizzazione.
Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte richiama i principi reiteratamente affermati dalle Sezioni Unite secondo cui, quando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche solo implicitamente, la propria giurisdizione e le parti non abbiano contestato la sentenza sotto tale profilo, questa non può essere rilevata d’ufficio in fase impugnatoria, essendo coperta dal giudicato implicito (Cass. Sez. U. n. 27094/2024; nn. 21972/2021 e 10359/2021; nn. 25208 e 5587/2020).
È inoltre precluso all’attore, rimasto soccombente nel merito, contestare la giurisdizione del giudice da lui stesso adito (Cass. Sez. U. n. 25367/2020 e n. 21260/2016). Tali principi valgono a maggior ragione nel caso concreto, poiché è lo stesso ricorrente ad avere adito il Giudice ordinario in primo grado.
Quanto alla tesi del ricorrente di avere prospettato la questione con le memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., la Corte la ritiene ininfluente: al più si potrebbe ravvisare un’omessa pronuncia o un implicito riconoscimento della giurisdizione, non fatto oggetto di specifico motivo in appello, con conseguente formazione del giudicato. Resta quindi ferma la giurisdizione del Giudice ordinario; gli ulteriori motivi sono rimessi alla Sezione ordinaria Seconda ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.c.
Nota della Redazione
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