Improcedibile il ricorso se la copia della sentenza impugnata è incompleta (Cass. civ. Sez. II n. 26703 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’onere di depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica della decisione impugnata ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. non è soddisfatto quando la copia prodotta dal ricorrente riporti soltanto l’epigrafe e il dispositivo, omettendo le sezioni di fatto e di diritto. La funzione dell’onere è di consentire alla Corte la piena cognizione del provvedimento impugnato nella sua integrale stesura; una copia parziale non assolve tale scopo, indipendentemente dall’attestazione di conformità apposta dal difensore. L’improcedibilità consegue automaticamente, senza necessità di integrazione officiosa da parte della Corte.
Il Fatto
Due ricorrenti hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1811/2020, che, in accoglimento dell’appello di un comune, aveva riformato la decisione del Giudice di pace di Guardia Sanframondi n. 229/2018 e rigettato il ricorso originario avverso un verbale di accertamento per violazione del Codice della strada.
Il comune intimato non ha svolto difese. Il relatore aveva inizialmente ritenuto il ricorso manifestamente fondato, con definibilità in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; all’esito dell’adunanza del 25 marzo 2022 è stata però pronunciata ordinanza di rinvio a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza, con acquisizione del fascicolo d’ufficio e trasmissione, da parte della cancelleria del Tribunale, di copia della sentenza nella sua formale stesura definitiva.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per asserita totale assenza di motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha però ritenuto di dover esaminare un rilievo pregiudiziale, logicamente assorbente rispetto alla doglianza di merito.
I ricorrenti avevano depositato, agli effetti dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., una copia analogica munita di attestazione di conformità del difensore, qualificata come copia conforme dell’atto estratto dal fascicolo informatico e stampato. Tale copia constava però di sole due pagine e recava unicamente epigrafe e dispositivo.
La sentenza trasmessa dalla cancelleria del Tribunale, munita di timbro di conformità con data 8 giugno 2022, era invece sviluppata in quattro pagine e comprendeva anche le sezioni “fatto” e “diritto”. Il raffronto tra i due documenti ha reso evidente la parzialità della copia prodotta dai ricorrenti.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’onere di deposito della copia autentica della decisione impugnata risponde all’esigenza di consentire la piena cognizione del provvedimento nella sua interezza. Sul punto è richiamato, indicativamente, Cass. n. 3699 del 1996. Non è sufficiente, quindi, che il difensore attesti la conformità di quanto estratto: ciò che conta è che l’atto depositato sia completo di tutte le parti costitutive del provvedimento.
Ne è derivata la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Non sono state regolate le spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensive; l’esito di soccombenza ha esonerato la Corte anche dal provvedere sull’istanza di rimborso delle spese del procedimento di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 cod. proc. civ. avanzata dai ricorrenti in memoria. Restano i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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