Orari esercizi commerciali e ordinanze sindacali escludono le discoteche dalla liberalizzazione (Cass. civ. Sez. II n. 29170 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall’art. 31, comma 1, d.l. n. 201 del 2011, non si estende alle discoteche, che restano estranee all’ambito applicativo della disciplina e alle definizioni dell’art. 4 del d.l. n. 223 del 2006. La deroga prevista dall’art. 31, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, che consente limitazioni connesse alla tutela della salute e dell’ambiente, legittima i provvedimenti comunali che impongono limiti di orario notturno. Resta fermo il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti ex art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, purché motivate, con effetti spaziali e temporali limitati.
Il Fatto
Una società che gestisce uno stabilimento balneare ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace avverso un’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per avere esercitato attività di intrattenimento musicale e danzante oltre l’orario consentito, in violazione di una ordinanza sindacale. Il giudice di pace ha rigettato l’opposizione; il Tribunale di Teramo, in appello, ha respinto il gravame e condannato la società alle spese.
La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, incentrati sulla presunta applicabilità della normativa di liberalizzazione degli orari, sulla violazione di un giudicato esterno, sull’incompetenza del Sindaco e sull’inapplicabilità della sanzione prevista dalla legge n. 447 del 1995. Il Comune ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rigettato l’eccezione di inammissibilità generale del ricorso per difetto di autosufficienza, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il ricorso deve contenere l’esposizione chiara dei fatti di causa e delle ragioni di diritto. La società aveva adeguatamente descritto la vicenda processuale e le doglianze.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno escluso che la liberalizzazione degli orari si estenda alle discoteche. L’art. 31, comma 1, d.l. n. 201 del 2011 interviene sull’art. 3, comma 1, lett. d-bis), d.l. n. 223 del 2006, riferendosi alle attività commerciali e di somministrazione come individuate dal d.lgs. n. 114 del 1998. Le definizioni dell’art. 4 non contemplano le discoteche, con la conseguenza che la disciplina non è applicabile a tali attività, se non per la sola somministrazione in esse praticata.
La Corte ha poi valorizzato la deroga del comma 2 dell’art. 31, richiamando l’orientamento della giurisprudenza amministrativa proprio con riguardo al Comune interessato (TAR Abruzzo n. 339 del 2017): i Comuni non possono perseguire finalità di programmazione generale tramite gli orari, ma possono proteggere ambiente, salute e riposo dei residenti nelle ore notturne. Ne deriva la correttezza della decisione di merito, che aveva distinto la somministrazione di alimenti e bevande dall’intrattenimento musicale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha riaffermato che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio e che l’accertamento su un punto fondamentale comune preclude il riesame. Nella specie, tuttavia, le due fattispecie di illecito attenevano a fatti temporalmente differenti e non sovrapponibili, con conseguente infondatezza.
Sul terzo e quarto motivo, la Corte ha ribadito l’infondatezza: la contestazione investiva la legittimità del provvedimento amministrativo, con difetto di specificità; la sanzione ex art. 10, comma 1, legge n. 447 del 1995 era correttamente riferita alla violazione dell’ordinanza sindacale. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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