Detrazione 36% anche sulle parti comuni senza condominio tecnico (Cass. civ. Sez. V n. 19472 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parziale detraibilità dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per gli interventi edilizi richiamati dall’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 trova applicazione in favore di tutti i possessori o detentori di parti comuni di un edificio residenziale che le abbiano effettivamente sostenute. Il richiamo alla disciplina del condominio operato dalla disposizione è esclusivamente rivolto a individuare gli interventi edilizi cui è applicabile il beneficio, e non limita la fruizione dell’agevolazione ai soli possessori o detentori di edifici in condominio. Il riferimento all’art. 1117, n. 1), cod. civ. individua le opere ammesse al beneficio e non introduce un criterio di limitazione fondato sulla collocazione topografica della norma richiamata.

Il Fatto

Il contribuente, comproprietario insieme al coniuge di un immobile residenziale composto da due distinte unità immobiliari, aveva sostenuto spese di manutenzione ordinaria sulla copertura dell’edificio, parte comune ai due cespiti. Conseguite la fattura, aveva chiesto di accedere alla detrazione del 36% prevista per gli interventi sulle parti comuni. L’Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo automatizzato, aveva respinto l’istanza mediante avviso bonario e, rigettata l’istanza di annullamento in autotutela, aveva notificato le cartelle esattoriali relative all’Irpef 2011 e 2012.

La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, li aveva accolti, riconoscendo l’agevolazione anche in assenza di un condominio. La CTR dell’Emilia Romagna, in riforma, aveva negato il beneficio sul presupposto che la detrazione competa solo per le parti comuni di un edificio in condominio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., censura l’interpretazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 seguita dal giudice dell’appello. La disposizione richiama gli interventi sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’art. 1117, n. 1), cod. civ. e, per le singole unità immobiliari, le lettere b), c) e d) dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978.

La Corte rileva anzitutto che la CTR non ha esaminato la questione della possibile ricorrenza di un condominio minimo, configurabile anche in presenza di due sole unità immobiliari, richiamando Cass. sez. II n. 27106 del 2021, e delle conseguenze che ne sarebbero derivate. Ma il percorso argomentativo della Corte va oltre il profilo fattuale.

La norma, osserva la Corte, non è di immediata interpretazione. In applicazione delle regole dell’interpretazione logico-sistematica, il richiamo operato a una specifica frazione dell’art. 1117 cod. civ. — che contiene soltanto la descrizione di parti dell’edificio — vale a individuare quali opere siano ammesse al beneficio fiscale. Non vale invece a disporre una limitazione dei lavori agevolabili in ragione della sola collocazione topografica della disposizione richiamata all’interno del codice civile.

L’agevolazione si applica pertanto alle opere di manutenzione eseguite sui beni descritti dall’art. 1117, comma 1, n. 1, cod. civ. — suolo, fondazioni, muri maestri, pilastri e travi portanti, tetti e lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e facciate — purché eseguite sulle parti comuni di un edificio residenziale.

Il ricorso è quindi accolto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, perché in diversa composizione proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, esamini le ulteriori questioni delle parti e quelle rilevabili d’ufficio, e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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