Condono di un coobbligato estingue il debito verso tutti i condebitori (Cass. civ. Sez. V n. 29301 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della lite fiscale pendente, perfezionata da uno dei coobbligati solidali ai sensi dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, esplica efficacia a favore degli altri condebitori, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente. La riduzione dell’imposta operata nei confronti di un singolo condebitore incide sulla prestazione oggettivamente e non soggettivamente, così che l’effetto liberatorio del pagamento dell’unica prestazione ridotta cancella il debito verso tutti i condebitori. Ne consegue che la definizione rende priva di interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., la pronuncia di merito, con estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Tale rilievo è d’ufficio e può essere fatto valere per la prima volta anche in grado di appello, integrando una eccezione in senso improprio non soggetta alle preclusioni.

Il Fatto

Due società incorporate di un gruppo bancario hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Messina, aveva riformato la decisione di primo grado in controversia su impugnazione di una cartella di pagamento a titolo di imposta suppletiva di registro.

La cartella era stata emessa dopo il disconoscimento delle agevolazioni previste per un finanziamento erogato da un pool di banche a una società terza. Una coobbligata aveva presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002, versando il 50% dell’imposta, e in un separato giudizio il diniego del condono era stato annullato con sentenza passata in giudicato. La ricorrente aveva poi corrisposto per intero la somma intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fondava su tre motivi: nullità della sentenza per omessa pronuncia di merito, violazione della disciplina del condono e illegittima compensazione delle spese. La Corte tratta congiuntamente i primi due, per la comune attinenza alla questione dell’estensione al coobbligato dell’efficacia estintiva della definizione agevolata.

Il Collegio muove dal principio per cui la solidarietà dell’obbligazione, per il disposto dell’art. 1292 cod. civ., comporta che l’adempimento di uno dei condebitori libera anche gli altri: una sola è l’eadem res debita. La definizione agevolata incide quindi sulla prestazione d’imposta oggettivamente e non soggettivamente; la riduzione operata verso un singolo condebitore rende l’effetto liberatorio radicale ed oggettivo, cancellando il debito verso tutti.

Ne deriva che, in tema di condono, la produzione del provvedimento di ammissione di uno dei coobbligati determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso da altro coobbligato avverso il medesimo atto impositivo. La Corte richiama sul punto una serie di precedenti, tra cui Sez. Un. n. 1518 del 2016, che ha riconosciuto al giudice tributario il potere-dovere di verificare d’ufficio la sussistenza dell’istanza di definizione, trattandosi di pronuncia che si riflette sull’esistenza stessa del processo. Il recupero delle somme già versate resta ammesso solo nell’ipotesi derogatoria di totale soccombenza dell’amministrazione finanziaria.

Il Collegio ribadisce poi che l’adesione a una procedura di definizione agevolata è irrevocabile: il contribuente non può chiedere il rimborso di quanto corrisposto invocando una causa sopravvenuta non prevista dalla legge, né il giudizio può proseguire dopo l’adesione. Nel caso concreto la definizione era antecedente al versamento della somma intimata, sicché il recupero della parte ulteriore di imposta risultava privo di fondamento. La cessazione della materia del contendere dichiarata in appello è dunque corretta.

Quanto alle spese, la Corte ricorda che le “gravi ed eccezionali ragioni” che legittimano la compensazione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, devono essere esplicitate e riguardare circostanze specifiche della controversia. Il giudice di appello vi ha provveduto con motivazione congrua, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda e all’espansione dell’efficacia estintiva. Il ricorso è quindi rigettato integralmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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