Revocazione della sentenza d’appello e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 147 del 06.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza pronunciata dal giudice d’appello determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. L’interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione. È irrilevante che la sentenza di revocazione possa a sua volta essere impugnata, trattandosi di mera eventualità, mentre la caducazione della pronuncia impugnata rende attuale la carenza di interesse del ricorrente. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La società contribuente impugnava la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il proprio appello avverso la decisione di primo grado, ritenendo che l’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione fosse stata preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento e che non fosse maturata alcuna decadenza del potere impositivo relativo all’ICI.
Con ricorso per cassazione la contribuente articolava tre motivi. Nelle more del giudizio rappresentava che la sentenza impugnata era stata oggetto di ricorso per revocazione davanti al giudice regionale, che lo aveva accolto e, in fase rescissoria, aveva confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Per questa ragione chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la ricorrente ha documentato la sopravvenienza della sentenza di revocazione, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto il ricorso straordinario proposto contro la pronuncia oggetto dell’impugnazione. Di qui la caducazione della sentenza che costituiva l’oggetto del giudizio di legittimità.
Il Collegio richiama il principio già espresso secondo cui, quando il giudice d’appello provvede alla revocazione della propria decisione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo cessata la materia del contendere. A nulla rileva la possibilità che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnata, poiché si tratta di una mera eventualità, mentre la carenza di interesse è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto.
La Corte sottolinea che l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse, in considerazione della domanda originariamente formulata. Richiama in proposito i precedenti Cass., sez. 3, n. 9201 del 2021, Cass., sez. un., n. 10553 del 2017, Cass., sez. un., n. 25278 del 2006, Cass., sez. 2, n. 23515 del 2007 e Cass., sez. 2, n. 21951 del 2013, nonché Cass. n. 41509 del 2021.
Quanto alle spese, la Corte non statuisce, per l’assenza di attività difensiva delle controparti. Esclude inoltre l’obbligo di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché il meccanismo sanzionatorio opera per l’inammissibilità originaria del gravame e non per quella derivante da eventi sopravvenuti, come nel caso, richiamando Cass. n. 1950 del 2023 e Cass., Sez. T., n. 7806 del 2024. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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