Rinuncia al ricorso in Cassazione ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 29356 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio e, come tale, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione della controparte, la quale rileva soltanto ai fini della regolazione delle spese. Essa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. La rinuncia si perfeziona quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non notificata. In presenza dell’accettazione dell’ente impositore, opera la condizione di legge che esclude la condanna alle spese del rinunciante, con conseguente compensazione. Il contributo unificato non è dovuto quando l’inammissibilità del gravame sia sopravvenuta e non originaria.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile commerciale presentava una procedura Docfa attribuendo all’unità la classe 15. L’ufficio notificava avviso di accertamento con attribuzione della classe 17 e superficie tassata di metri quadri 225; la società impugnava eccependo l’erronea determinazione della superficie e il difetto di motivazione. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Toscana confermava il rigetto con la sentenza qui impugnata.
Proposto ricorso per cassazione con tre motivi — carenza motivazionale, violazione delle norme sul classamento e omesso esame di fatto decisivo — la società ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per accettazione anche dall’amministrazione finanziaria. La questione giunge alla Corte per la declaratoria di estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte non procede all’esame dei motivi, assorbendoli nella vicenda processuale sopravvenuta. Il Collegio ricorda che, ove il ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, l’atto — non avente carattere accettizio — non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali.
Ne deriva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 34429/2019 e altre pronunce conformi.
La rinuncia si considera perfezionata quando la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, benché non notificata. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese.
Nel caso di specie la rinuncia depositata dal contribuente soddisfa i requisiti di cui all’art. 390, comma secondo, cod. proc. civ. ed è comunque accettata dall’Agenzia delle Entrate. Ricorrono pertanto le condizioni, a norma dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione.
In presenza dell’accettazione dell’ente impositore opera la condizione di cui all’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante: le spese di lite sono pertanto compensate. Infine, non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché il meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta.
Nota della Redazione
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