Credito d’imposta ricerca e sviluppo: l’omessa indicazione nel quadro RU determina la decadenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 13804 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, l’indicazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel quadro RU della dichiarazione dei redditi è richiesta a pena di decadenza. La dichiarazione resa per usufruire del beneficio ha natura negoziale, e non di scienza, con la conseguenza che l’omessa indicazione del credito impedisce al contribuente di avvalersene, non potendo questi rimediare presentando ex post una dichiarazione integrativa. Tale principio, già affermato per i crediti d’imposta disciplinati dalla legge n. 449/1997, dalla legge n. 317/1991 e dal d.lgs. n. 297/1999, trova applicazione anche al credito d’imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo di cui all’art. 1, comma 282, legge n. 296/2006, attesa la sostanziale coincidenza delle due discipline.
Il Fatto
La società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano l’atto con cui l’Ufficio, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, comunicava l’irregolarità consistita nel mancato inserimento nel quadro RU della dichiarazione UNICO 2012 del credito d’imposta di Euro 46.729,00, relativo ad investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La società affermava di avere trasmesso il formulario previsto dall’art. 1, commi 280-283, legge n. 296/2006, ricevendo però il diniego di nulla osta per esaurimento delle risorse finanziarie.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo non necessaria l’indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi, essendo sufficiente l’invio del formulario. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado, evidenziando l’inesistenza di norme che prevedessero espressamente la decadenza del contribuente per effetto della contestata omissione.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo, con unico motivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 282, legge n. 296/2006 e dell’art. 5 d.m. n. 76/2008, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la decadenza della contribuente dal credito d’imposta. La difesa erariale richiamava il principio, affermato anche dalle Sezioni Unite nel 2016, secondo cui la generale ed illimitata emendabilità della dichiarazione dei redditi non opera quando questa abbia natura di dichiarazione di volontà, destinata a rimanere irretrattabile per il sopravvenire di decadenze.
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Richiamando il proprio precedente del 2021, ha ribadito la natura negoziale della dichiarazione funzionale all’utilizzo del credito d’imposta, affermando che l’indicazione del credito nell’apposito quadro è richiesta a pena di decadenza. Tale sanzione opera per i crediti d’imposta disciplinati dalla legge n. 449/1997, dalla legge n. 317/1991 e dal d.lgs. n. 297/1999, e risulta espressamente estesa al credito per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo di cui all’art. 1, comma 282, legge n. 296/2006 dalla successiva pronuncia del 2024, attesa la sostanziale coincidenza delle due norme.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la controversia nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione del progressivo formarsi dell’orientamento giurisprudenziale, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 2.800,00 oltre alle spese prenotate a debito, sono state poste a carico della controricorrente soccombente.
Nota della Redazione
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