Notifica cartella via PEC da indirizzo estraneo a INI-Pec non è nulla (Cass. civ. Sez. V n. 14417 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, desumibile dall’indirizzo del mittente. L’obbligo di utilizzo di un indirizzo risultante da pubblici elenchi è riferito al destinatario della notifica e non al notificante, per il quale è richiesto soltanto un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi. Ne consegue che la nullità non è configurabile ove il contribuente non evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione dell’atto da un indirizzo diverso da quello presente nel registro.
Il Fatto
Il contribuente impugna quarantaquattro cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale accoglie parzialmente il ricorso, in relazione a una sola di esse. La Commissione tributaria regionale rigetta l’appello del contribuente, ritenendo infondate le eccezioni sulla costituzione dell’agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro, sulla conformità delle copie delle relate di notifica e sulla prescrizione dei crediti erariali.
Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi, lamentando l’inammissibilità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione tramite avvocato del libero foro, la nullità delle notifiche e l’intervenuta prescrizione, oltre alla questione della conformità delle copie prodotte. L’Agenzia resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. La doglianza sulla costituzione dell’agente della riscossione va risolta alla luce del principio delle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, secondo cui l’Agenzia si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi alla stessa riservati dalla Convenzione, oppure di avvocati del libero foro negli altri casi, senza necessità di formalità né della delibera di cui all’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933. La costituzione a mezzo dell’uno o dell’altro postula implicitamente la sussistenza del presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e prova. Il ricorrente, insistendo in astratto sulla necessità della delibera, non ha indicato per quale ragione il caso non sarebbe riconducibile a una fattispecie prevista dalla Convenzione.
La seconda doglianza del primo motivo, relativa alla prescrizione quinquennale, è parimenti inammissibile. Il vizio di omessa pronuncia avrebbe dovuto essere sussunto ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., non al n. 3. Superato l’errore di sussunzione, la sentenza si pronuncia sul punto, facendo discendere dalla validità delle notifiche l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, validamente interrotta. Il motivo non specifica il tipo di tributo cui si riferisce ciascuna cartella, né il termine prescrizionale applicabile, che varia tra termine decennale e quinquennale.
Il secondo motivo non merita accoglimento. La Corte richiama la recente pronuncia della stessa Sezione (Cass. Sez. 5 n. 18684 del 2023) secondo cui l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica, occorrendo che il contribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali subiti. La regola dell’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 è riferita al notificante; l’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec riguarda solo il destinatario. Si richiama anche Cass. Sez. Un. n. 15979 del 2022. Le ulteriori doglianze sulle notifiche a mezzo posta o ex art. 140 cod. proc. civ. sono inammissibili per difetto di specificità, avendo la sentenza esaminato analiticamente ciascuna notifica.
Il terzo motivo è infondato. L’agente della riscossione può dimostrare la notifica producendo copia della stessa, senza onere di depositarne l’originale (Cass. Sez. 6 n. 25292 del 2018). Il giudice che escluda una rituale certificazione di conformità deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori, compresi quelli presuntivi (Cass. Sez. 6 n. 23902 del 2017). La contestazione della conformità non può essere introdotta con clausole di stile o in modo generico (Cass. Sez. 5 n. 16557 del 2019). Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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