Interessi post-fallimentari: la “misura legale” è il saggio ex art. 1284 c.c. (Cass. civ. Sez. I n. 29605 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al passivo fallimentare, la misura legale alla quale rinvia l’art. 2749, comma 2°, cod. civ., ai fini dell’individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi, deve intendersi riferita non già al saggio stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall’art. 1284 cod. civ. Il principio vale anche per gli interessi previsti da leggi speciali che assistono interventi pubblici di sostegno, poiché la natura speciale della legge fallimentare e la prevalenza del richiamo alla disciplina codicistica impediscono la deroga. Ne segue che il privilegio non copre gli interessi maturati al tasso speciale dopo l’apertura della procedura concorsuale.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dall’ammissione al passivo di un credito di regresso vantato dalla società ricorrente, intervenuta quale garante dopo l’escussione da parte della banca finanziatrice verso la società garantita, rimasta inadempiente alle obbligazioni restitutorie. Con un primo decreto il tribunale aveva ammesso il credito in via privilegiata ai sensi dell’art. 9, comma 5°, d.lgs. n. 123/1998, ma per la sola sorte capitale, omettendo di pronunciarsi sugli interessi.
Su ricorso per cassazione, la Corte aveva accolto il motivo lamentando l’omessa pronuncia e rinviato al giudice di merito. In sede di rinvio il tribunale ha riconosciuto gli interessi al tasso speciale, ma limitandone l’operatività all’anno in corso alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e al saggio legale per il periodo successivo, fino al deposito del progetto di riparto. Avverso questo secondo decreto la società ha proposto un nuovo ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia la violazione degli artt. 1 e 9, comma 4°, d.lgs. n. 123/1998, dell’art. 54 l. fall. e degli artt. 1284 e 2749 cod. civ. La ricorrente sostiene che l’espressione “misura legale” dell’art. 2749 cod. civ. non richiamerebbe il saggio generale dell’art. 1284 cod. civ., ma la diversa misura prevista da normative speciali, come quella dettata dall’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998. La tesi è che gli interessi pubblici sottesi alla disciplina di sostegno imporrebbero di riconoscere il tasso speciale anche dopo l’apertura della procedura.
La Corte ritiene il motivo infondato. Muove dal dato pacifico che la società ha effettuato il pagamento prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, cosicché il credito di regresso è sorto in annata anteriore a quella di apertura della procedura. Da qui la limitazione del tasso speciale all’anno in corso alla dichiarazione, con applicazione del saggio legale per il periodo successivo sino al deposito del primo progetto di riparto.
Il passaggio centrale è l’interpretazione dell’art. 2749 cod. civ., che estende il privilegio agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e a quelli dell’anno precedente, nonché, limitatamente alla misura legale, agli interessi maturati successivamente. In materia fallimentare l’art. 54, comma 3°, l. fall. richiama l’art. 2749 cod. civ., equiparando la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento e chiarendo che, per i crediti privilegiati, il decorso degli interessi cessa alla data di deposito del progetto di riparto in cui il credito è soddisfatto.
La Corte richiama il percorso di consolidamento della disposizione: il testo vigente, introdotto dal d.lgs. n. 5/2006, riproduce quello previgente come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2001, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 3°, nella parte in cui non richiamava l’art. 2749 cod. civ. ai fini dell’estensione del privilegio agli interessi.
Il decreto impugnato ha quindi correttamente escluso l’operatività del tasso speciale, sul presupposto che la “misura legale” indica il saggio determinato in via generale, destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori. Tale lettura trova conferma in una giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, richiamata in motivazione, secondo cui la misura legale va riferita al saggio previsto dall’art. 1284 cod. civ., per la natura speciale della legge fallimentare e la prevalenza del richiamo codicistico su tassi previsti da leggi speciali. Il ricorso è quindi rigettato, senza regolamento delle spese non avendo l’intimata svolto difese.
Nota della Redazione
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