Eccezione di inesistenza dell’azienda non riprodotta con analiticità nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 10137 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di legittimità, l’omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dedotti come eccezione, non configura un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma un error in procedendo per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Ne consegue che la sua deduzione in sede di cassazione postula che la parte abbia formulato l’eccezione in modo autonomamente apprezzabile e inequivoco e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso nei suoi esatti termini, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui fu proposta. In difetto di tale analiticità il motivo è inammissibile.
Il Fatto
Una società concedeva in affitto a un’altra un ramo d’azienda relativo a un supermercato, per il periodo dal novembre 2014 al novembre 2020. La concedente citava l’affittuaria davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo la risoluzione del contratto per morosità, il rilascio dell’azienda e il pagamento dei canoni insoluti. L’affittuaria si costituiva eccependo in compensazione un proprio controcredito.
Il Tribunale dichiarava inammissibile l’eccezione di compensazione perché tardiva, accertava la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 cod. civ. e condannava l’affittuaria al rilascio e al pagamento dei canoni. La Corte d’appello di Napoli accoglieva l’appello principale della concedente, estendendo la condanna ai canoni dal maggio 2015 sino all’effettivo rilascio, e rigettava l’appello incidentale. L’affittuaria ricorreva allora per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduceva con il primo motivo la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la Corte d’appello non avesse esaminato l’eccezione di inesistenza dell’azienda, sopravvenuta per volontà della concedente, che avrebbe dovuto impedire il pagamento dei canoni maturati dopo l’aprile 2015.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto la ricorrente non ha indicato se l’eccezione, avanzata con la comparsa di costituzione di primo grado e riproposta in appello, fosse stata mantenuta in sede di conclusioni definitivamente rassegnate davanti al Tribunale. In secondo luogo non ha precisato con la necessaria analiticità il tenore dell’eccezione, cui essa stessa attribuisce natura di fatto con efficacia estintiva o impeditiva, per come sollevata davanti al giudice di primo grado.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in sede di legittimità, l’omessa considerazione di fatti impeditivi o estintivi dedotti come eccezione integra un error in procedendo e non un vizio di motivazione, con la conseguenza che la sua deduzione postula che la parte abbia formulato l’eccezione in modo autonomamente apprezzabile e inequivoco e l’abbia riportata nel ricorso nei suoi esatti termini, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui fu proposta (Cass. n. 16899/2023).
Il secondo e il terzo motivo, relativi all’omesso esame di un fatto decisivo e di documenti decisivi, sono rimasti assorbiti, essendosi ormai formato il giudicato interno sulla questione dell’esistenza dell’azienda. Il quarto motivo, concernente la violazione dell’art. 168-bis, commi 4 e 5, cod. proc. civ., è stato giudicato infondato: poiché l’udienza indicata in citazione venne differita d’ufficio, il rinvio rientra nella disciplina del comma 4 e il termine per la costituzione del convenuto non poteva spostarsi in avanti.
Il ricorso è stato dunque rigettato nel complesso, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, distratte in favore del procuratore antistatario, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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