Improcedibilità dell’appello inapplicabile al giudizio di rinvio e iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. III n. 16211 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione con rinvio, l’istituto dell’improcedibilità dell’appello non è applicabile, poiché la sentenza di primo grado riformata in appello è ormai eliminata dal mondo del diritto (arg. ex art. 393 cod. proc. civ.) e non può rivivere per effetto della caducazione della sentenza di secondo grado. Ne consegue che nessuna conseguenza è collegata alla tardiva iscrizione a ruolo dell’atto di riassunzione, dovendosi l’art. 393 cod. proc. civ. riferire alla sola riassunzione strettamente intesa. In tema di processo telematico, ogni tentativo di deposito genera una pec di esito controlli, ma soltanto la pec di consegna contiene il messaggio di invio con la busta allegata: quando si contesta la tempestività del deposito non basta produrre la pec di esito controlli, occorrendo la pec di consegna nel formato .msg o .eml. Il giudice di merito che ometta di esaminare l’eccezione di mancata o tardiva produzione di un documento su cui fonda la decisione incorre in vizio di motivazione.

Il Fatto

Il contribuente era stato destinatario di una procedura esecutiva espropriativa avviata dall’agente della riscossione in forza di cinque ruoli esattoriali. Propose opposizione all’esecuzione, lamentando l’omessa notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento, oltre alla prescrizione dei crediti più risalenti. Il giudice di primo grado accolse l’opposizione e dichiarò la nullità del pignoramento per vizi delle notifiche. La Corte d’appello, in riforma, rigettò l’opposizione; la Cassazione, con una prima pronuncia, casso la sentenza per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., per mancata evocazione del terzo pignorato, con rinvio in diversa composizione.

Nel giudizio di rinvio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riassunse il processo. La corte territoriale dichiarò inammissibile l’opposizione per il credito tributario, ritenne regolari tutte le notifiche e preclusa l’eccezione di prescrizione. Il contribuente ha proposto nuovo ricorso per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la declaratoria di procedibilità dell’appello in fase di rinvio, nonostante la tardiva iscrizione a ruolo. La Corte ritiene il motivo non fondato, ma corregge radicalmente la motivazione della sentenza impugnata. La corte di rinvio ha errato nel dichiarare tempestiva la costituzione: l’errore non è consistito nel mero deposito su un fascicolo errato, ma nell’omesso compimento di un preciso incombente normativo, ossia l’iscrizione a ruolo ai sensi del combinato disposto degli artt. 347 e 165 cod. proc. civ. Inoltre l’Agenzia non ha mai formulato istanza di rimessione in termini.

Sul piano del processo telematico, la Corte precisa che solo la pec di consegna consente di verificare che cosa e quando sia stato inviato e che, in contestazione sulla tempestività, la sua mancata produzione impedisce al giudice del merito ogni verifica: l’Agenzia non ha dimostrato di aver tentato il deposito nel termine.

Tuttavia il giudizio di appello in rinvio era procedibile per una ragione dirimente. L’improcedibilità dell’appello, comportando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, è inconcepibile quando quella sentenza sia stata riformata in appello ed eliminata dal mondo del diritto: l’art. 393 cod. proc. civ. collega l’estinzione del giudizio di rinvio alla sola tardività della riassunzione, intesa come notificazione dell’atto e non come sua iscrizione a ruolo.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono invece fondati. La corte di rinvio ha ritenuto inammissibile l’opposizione per il credito tributario fondandosi su un documento che il contribuente aveva specificamente eccepito come non prodotto in atti. Su questo punto la statuizione va annullata, perché il giudice del merito ha omesso di esaminare la eccezione di inutilizzabilità del documento, con conseguente nuovo rinvio.

Il settimo motivo è inammissibile, poiché sollecita una rivisitazione del merito probatorio e non riproduce gli atti in contestazione. L’ottavo è infondato: le contestazioni sulla notifica dovevano essere fatte valere con querela di falso, né la raccomandata informativa ex art. 140 cod. proc. civ. è soggetta ai requisiti sul consegnatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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