Equa riparazione, rimedi preventivi esperibili anche nel giudizio di separazione (Cass. civ. Sez. II n. 8574 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di separazione, ove non trovi applicazione il rito semplificato di cognizione, costituisce rimedio preventivo ex art. 1-bis, comma 1, legge n. 89/2001 la proposizione dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi degli artt. 275, commi secondo, terzo e quarto, e 281-sexies cod. proc. civ., da depositare almeno sei mesi prima della scadenza dei termini di cui all’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001. La parte che aspiri a una ragionevole durata del processo è tenuta a un comportamento collaborativo con il giudicante, manifestando la disponibilità al passaggio a un modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile a evitare il superamento del termine. L’effettività del mutamento dello schema decisorio non dipende dalla sola istanza di parte, ma dalla valutazione discrezionale del giudice di merito sull’opportunità di accoglierla, con verifica della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria. Ne segue che l’inerzia nell’attivazione del rimedio preclude l’azione indennitaria, anche quando la richiesta sarebbe stata, secondo la prospettazione della parte, inidonea a contrarre i tempi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’equa riparazione per l’eccessiva durata di un giudizio di separazione definito con sentenza di primo grado oltre il termine di ragionevole durata. Il Consigliere Delegato della Corte d’appello dichiarava inammissibile la domanda per mancato esperimento dei rimedi preventivi; l’opposizione veniva rigettata dal collegio, che riteneva possibile, in tale giudizio, il ricorso alla decisione ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ. e irrilevante la circostanza che l’istruttoria si fosse conclusa quando il termine di ragionevole durata era già superato.
La parte proponeva così ricorso per cassazione, affidato a due motivi, censurando l’applicazione dell’art. 1-ter legge n. 89/2001 oltre il senso e lo scopo della norma. Resisteva il Ministero della Giustizia.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati. Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 1-ter legge n. 89/2001: nelle cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione, comprese quelle aventi a oggetto la separazione, costituisce rimedio preventivo la proposizione dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale, almeno sei mesi prima della scadenza dei termini dell’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale. Con la sentenza n. 121/2020 è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni richiamate, osservandosi che esse pretendono dalla parte del processo in corso soltanto un comportamento collaborativo con il giudicante, volto a manifestare la disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile a evitare il superamento del termine. Con la successiva sentenza n. 107/2023 è stato puntualizzato che non contrasta con l’effettività del rimedio la circostanza che il suo utilizzo sia mediato dalla decisione del giudice, chiamato a stabilire se ricorrano i presupposti di completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
Su queste basi il Collegio osserva che l’effettività del mutamento dello schema decisorio non dipende direttamente dall’istanza di parte, ma dalla valutazione discrezionale del giudice di merito. È richiamata, in senso conforme, Cass. Sez. II n. 16039 del 10 giugno 2024.
Nel caso concreto, non rilevava che alla scadenza del termine dell’art. 1-ter fosse già stata fissata l’udienza per l’escussione dei testi. La parte interessata alla ragionevole durata avrebbe dovuto comunque manifestare il proprio comportamento collaborativo, restando di competenza del giudice verificare l’utilizzabilità del diverso modello decisorio e pervenire eventualmente all’esaurimento dell’istruttoria prima dell’udienza di conclusione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e senza raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso per equa riparazione.
Nota della Redazione
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