Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione dei fatti di merito (Cass. civ. Sez. I n. 22689 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni che dimostrino in qual modo le affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con le indicate norme regolatrici o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità. È parimenti inammissibile il ricorso che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, giacché il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio. L’omesso esame di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. riguarda il fatto storico, principale o secondario, non l’errato esame del fatto.
Il Fatto
Una società cooperativa, organizzazione di produttori riconosciuta nel settore ortofrutticolo, aveva presentato un programma operativo per il quinquennio 2009/2013, ottenendo l’approvazione regionale per l’annualità 2009 e, in seguito, autorizzazioni a modifiche del progetto e alla riallocazione delle risorse.
L’organismo pagatore aveva contestato il carattere indebito di parte del contributo comunitario percepito, disponendone l’incameramento. Accolta in primo grado la domanda della società, la Corte d’appello di Salerno aveva invece ritenuto che le autorizzazioni regionali avessero comportato una modifica sostanziale del programma operativo e che non precludessero il controllo successivo dell’organismo pagatore. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, il ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e l’errato esame di un fatto decisivo, ma senza indicare in modo analitico le affermazioni in diritto della sentenza impugnata poste in contrasto con il precetto normativo, demandando alla Corte una ricerca esplorativa che trascende le sue funzioni.
La Corte ribadisce che il ricorrente deve esaminare il contenuto precettivo delle norme asseritamente violate e raffrontarlo con la motivazione della sentenza. Nella specie, le censure investono in realtà la valutazione dei profili in fatto, sollecitando una nuova decisione sul merito.
Il ricorrente, inoltre, omette di aggredire la ratio effettiva della decisione impugnata: la Corte d’appello non aveva negato l’esistenza delle autorizzazioni regionali, ma ne aveva escluso l’idoneità a legittimare le modifiche del programma operativo.
Quanto al profilo dell’omesso esame, la Corte ricorda che l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. riguarda il fatto storico, principale o secondario, e non può estendersi all’errato esame: la Corte d’appello aveva direttamente valutato i profili dedotti, senza ometterne radicalmente l’esame.
Il secondo motivo è inammissibile perché imperniato su una ricostruzione inadeguata del quadro normativo, fondandosi sul richiamo a circolari ministeriali, che non costituiscono fonte normativa e non sono vincolanti per l’interprete. La Corte conferma che l’organismo pagatore è l’ente deputato all’erogazione e ai controlli, e che il suo controllo può consistere anche nella revisione dell’autorizzazione regionale e nell’accertamento del carattere indebito dei contributi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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