Tremonti Ambiente, l’avvio del procedimento coincide con l’effettuazione dell’investimento (Cass. civ. Sez. V n. 29699 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso alla detassazione prevista per gli investimenti ambientali dall’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000 (cd. Tremonti Ambiente), il momento di avvio del procedimento, rilevante anche per stabilire la possibilità di accesso ai benefici in presenza del sopravvenuto regime abrogativo di cui all’art. 23, comma 11, del d.l. n. 83/2012, conv. nella l. n. 134/2012, coincide con quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell’opera nella quale l’investimento si concretizza. Rilevano, in tal senso, il momento dell’affronto dei costi direttamente imputabili al prodotto, di cui all’art. 2426, comma primo, cod. civ., e l’effettiva consegna dei beni che afferiscono all’intervento, ai sensi dell’art. 109 TUIR. Nel contenzioso tributario la carenza delle indicazioni necessarie all’individuazione del legale rappresentante del ricorrente determina l’inammissibilità dell’atto introduttivo solo quando sia causa di incertezza assoluta; il giudice di merito deve pertanto verificare se l’erronea indicazione del nominativo sia superabile alla luce degli atti di causa.

Il Fatto

Una società presentava una dichiarazione integrativa per l’anno 2014, esponendo per la prima volta una perdita di impresa asseritamente generatasi nel 2010 per effetto della realizzazione di un impianto fotovoltaico, e invocando l’agevolazione della Tremonti Ambiente. A seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria notificava due cartelle di pagamento, previa iscrizione a ruolo, per la maggiore IRES dovuta dalla riliquidazione del reddito.

La società impugnava le cartelle davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo, che accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riteneva invece inammissibile il ricorso quanto a una cartella, in quanto proposto da soggetto privo del potere rappresentativo, e dichiarava la decadenza dal beneficio quanto all’altra, perché il procedimento di detassazione era stato avviato dopo il 26 giugno 2012. La società ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, in virtù dell’art. 18 d.lgs. n. 546/1992, la carenza nell’atto introduttivo delle indicazioni necessarie all’individuazione del legale rappresentante inficia l’atto e ne determina l’inammissibilità solo quando sia causa di incertezza assoluta al riguardo (così Cass. n. 6359 del 2008). Il medesimo principio vale quando il legale rappresentante sia indicato con un nominativo diverso da quello che ha rilasciato la procura e aliunde emerga l’erroneità dell’indicazione.

La Commissione territoriale, limitandosi a dichiarare l’inammissibilità sulla base della mera presentazione da parte di soggetto privo del potere rappresentativo, senza verificare se tale carenza integrasse l’incertezza assoluta, ha violato il principio (cfr. Cass. n. 5413 del 2016). Il primo motivo è dunque fondato.

Sul secondo motivo la Corte esclude anzitutto il vizio di motivazione apparente. Richiamate le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e Cass. n. 7090 del 2022, il sindacato di legittimità resta circoscritto al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost.: la motivazione appare sorretta da un iter che rispetta i canoni ermeneutici indicati, qualunque sia la sua condivisibilità nel merito.

È invece fondata la denuncia della violazione di legge. La Tremonti Ambiente ha previsto una detassazione per le piccole e medie imprese che abbiano effettuato investimenti ambientali; la previsione è stata abrogata dall’art. 23, comma 7, del d.l. n. 83/2012, con salvezza dei procedimenti avviati anteriormente, secondo l’art. 23, comma 11. La lettera della legge equipara la nozione di investimento a quella di costo: l’investimento si concretizza nella realizzazione di un’opera che comporta esborsi.

La scansione di adempimenti fiscali e amministrativi prevista dal legislatore non avrebbe ragion d’essere se il momento determinante fosse quello della presentazione della dichiarazione, che del procedimento costituisce il momento conclusivo. Il momento di avvio è dunque quello in cui ha inizio la realizzazione dell’opera, con l’affronto dei costi e l’effettiva consegna dei beni (art. 2426, comma primo, cod. civ.; art. 109 TUIR), come ribadito da Cass. n. 9918 del 2025 e Cass. n. 20099 del 2025. Poiché alla data di abrogazione gli investimenti erano già stati effettuati, anche il secondo motivo è fondato per quanto di ragione.

La Corte accoglie entrambi i motivi nei limiti indicati, cassa la sentenza di appello e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per il nuovo esame e la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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