Notifica PEC e nullità sanata per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. III n. 12758 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994, che impongono il deposito in PCT dell’atto notificato e delle ricevute di accettazione e consegna nei formati previsti, determina la nullità della notificazione, salvo che sia impossibile procedere con modalità telematiche. La nullità è tuttavia sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., quando la parte destinataria si costituisca e dimostri di aver esercitato compiutamente il proprio diritto di difesa. Nel merito, l’apposizione di una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. elimina l’indagine sull’importanza dell’inadempimento richiesta dall’art. 1455 cod. civ., rendendo irrilevante l’eventuale adempimento parziale.

Il Fatto

Una società concedente conveniva in giudizio la società conduttrice per sentire dichiarare risolti alcuni contratti di leasing immobiliare per mancato pagamento di canoni e ottenere il rilascio dei beni. Il Tribunale di Brescia, dichiarata la contumacia della convenuta, accoglieva la domanda.

La società conduttrice impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’appello, sostenendo che la clausola risolutiva espressa azionata fosse troppo generica e che, per pronunciare la risoluzione, sarebbe stato necessario accertare un inadempimento di non scarsa importanza, tenendo conto dell’adempimento parziale già versato. L’appello veniva rigettato. Proponeva allora ricorso per cassazione, resistito con separati controricorsi dalla cessionaria dei crediti e dalla concedente.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità del ricorso, fondata sul rilievo che la ricorrente non aveva depositato il “file di notifica” del ricorso, ma solo una copia per immagine in formato p7m. Richiamato il provvedimento del direttore generale della D.G.S.I.A. del 27 gennaio 2021, che ammette il deposito telematico dinanzi alla Corte di Cassazione a decorrere dal 31 marzo 2021, la controricorrente sosteneva la necessità di depositare il file di notifica nel formato previsto entro i venti giorni dalla notifica.

L’eccezione è dichiarata infondata. La Corte richiama il principio enunciato da Cass. 08.06.2023, n. 16189, cui intende dare continuità: la violazione delle forme digitali previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 determina la nullità della notificazione, perché soltanto il rispetto di quelle forme consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell’atto. La nullità non è invece configurabile ove il deposito avvenga in diverso formato, salvo che la prova della tempestiva consegna sia desunta aliunde, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.

Nel caso concreto, la controricorrente ha avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, avendo proposto controricorso. Ne deriva che la nullità denunciata deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo.

Passando allo scrutinio del ricorso, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1453, 1455 e 1456 cod. civ., lamentando che la Corte d’appello avesse ritenuto sufficiente il contenuto della clausola risolutiva espressa senza accertare un inadempimento di non scarsa importanza, trascurando l’adempimento parziale già eseguito.

Il motivo è dichiarato inammissibile. La ricorrente oppone alla valutazione del giudice di merito una propria diversa lettura della clausola, riproponendo la tesi già disattesa. La Corte ribadisce che, nell’ermeneutica negoziale, le censure di legittimità non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, secondo il principio di Cass. 28.11.2017, n. 28319 e Cass. 27.06.2018, n. 16987.

Riconosciuta alla clausola la natura di clausola risolutiva espressa, operava la risoluzione di diritto, senza necessità di accertare i caratteri dell’inadempimento di cui all’art. 1455 cod. civ. È irrilevante l’adempimento parziale, poiché l’apposizione della clausola elimina l’indagine sull’importanza dell’inadempimento, come affermato da Cass. 17.03.2000, n. 3102. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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