Revocatoria fallimentare, scientia decoctionis e sindacato sul ragionamento presuntivo (Cass. civ. Sez. I n. 29718 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare, la prova della scientia decoctionis in capo all’accipiens può essere fornita mediante presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., ma la conoscenza dello stato di insolvenza dev’essere effettiva e non meramente potenziale. La valutazione delle prove raccolte, comprese le presunzioni, e la scelta degli elementi che ne costituiscono la base appartengono all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., o per omesso esame di un fatto storico decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. La critica che si limiti a proporre una ricostruzione dei fatti diversa o un’inferenza probabilistica alternativa sfugge al concetto di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.
Il Fatto
Il fallimento di una società aveva chiesto al Tribunale di Venezia la revoca, a norma dell’art. 67, secondo comma, l.fall., di due pagamenti eseguiti dalla società poi fallita, nei sei mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza, in favore di una società creditrice, per un importo complessivo di € 58.104,60. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo i pagamenti eseguiti nei termini d’uso.
La corte d’appello, investita del gravame, ha escluso l’esenzione prevista dall’art. 67, terzo comma, lett. a), l.fall., ma ha comunque respinto l’appello sul rilievo che non era stata dimostrata la conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, resistito dal controricorrente con ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciano la mancata applicazione dell’art. 67, secondo comma, l.fall., degli artt. 115, primo comma, cod. proc. civ. e 2727 e 2729 c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. Il terzo censura l’omessa ammissione della prova per interrogatorio e testi. La Corte li tratta congiuntamente e li dichiara inammissibili.
Il ricorrente, in sostanza, ha lamentato l’erronea ricognizione dei fatti operata dai giudici di merito, che avevano ritenuto l’accipiens ignaro dell’insolvenza. Ma la valutazione delle prove, comprese le presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), e la scelta degli elementi che ne costituiscono la base, sono attività riservate all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in cassazione.
La Corte richiama Cass. SU n. 8053 del 2014: il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. è configurabile solo se il ricorrente denunci in modo specifico l’omessa percezione di un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, dedotto nel rigoroso rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Nel caso concreto tale specificità difetta.
Quanto all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la Corte ammette il controllo sull’errore di sussunzione in cui il giudice sia incorso nel considerare grave una presunzione che non lo sia, richiamando Cass. SU n. 1785 del 2018. Tuttavia, secondo Cass. n. 10240 del 2025, perché il vizio sia ravvisabile occorre una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale. La critica che evidenzi una diversa ricostruzione dei fatti o prospetti un’inferenza probabilistica alternativa sfugge al concetto di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.: essa sollecita solo un controllo sulla motivazione, percorribile nei ristretti limiti del n. 5.
La corte d’appello ha valutato le prove e indicato le ragioni del convincimento in modo non apparente, perplesso o contraddittorio. La scientia decoctionis può essere provata anche con le notizie di stampa (Cass. n. 23650 del 2021), ma gli indizi devono essere nel loro complesso idonei a far ritenere che il terzo, con normale prudenza e avvedutezza, non potesse non percepire i sintomi della decozione (Cass. n. 13445 del 2023), dovendo la conoscenza essere effettiva e non potenziale (Cass. n. 13169 del 2020). Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
Nota della Redazione
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