Cessione in blocco, G.U. e motivazione per relationem: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 5393 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la titolarità del credito in capo al cessionario è dimostrata dalla produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza che occorra la specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni alle singole categorie consentano di individuare i rapporti oggetto della cessione senza incertezze. La pubblicazione in G.U. tiene luogo della notificazione al debitore ceduto, in deroga alle regole generali sulla cessione dei crediti. È inoltre legittima la motivazione per relationem agli atti di parte, ove il giudice ne faccia proprie le considerazioni raggiungendo un autonomo convincimento, senza che ciò integri difetto di imparzialità. Il motivo che censuri l’omessa valutazione di un documento in realtà esaminato e interpretato in senso difforme, senza denunciare la violazione dei canoni ermeneutici, è inammissibile.

Il Fatto

La vicenda nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso su istanza di un istituto di credito, poi cessionario in blocco dei relativi rapporti, nei confronti di una società debitrice principale e dei garanti, in relazione a rapporti di conto corrente, conto anticipi ed effetti cambiari insoluti.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 aprile 2021, ha respinto l’impugnazione, riconoscendo la legittimazione attiva del cessionario e la validità della fideiussione prestata da uno dei garanti. I garanti hanno proposto ricorso per cassazione, cui il cessionario ha replicato con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1264 cod. civ., art. 58 t.u.b. e legge n. 130 del 1999. Sostengono che la corte territoriale non abbia raggiunto un convincimento autonomo, aderendo alle difese di controparte, e che la pubblicazione in G.U. non costituisca prova certa dell’inclusione del rapporto nella cessione, essendo le informazioni integrative rimesse a un sito internet.

La Corte giudica il motivo infondato. Le informazioni integrative pubblicate assolvono a finalità di trasparenza e non privano efficacia alla pubblicazione in G.U. dei caratteri dei crediti ceduti. Il giudice di merito ha accertato che il credito azionato rientra tra quelli individuati per categorie, i cui elementi comuni consentono di identificarlo senza incertezze. Si tratta di accertamento di fatto, compiuto nella sentenza impugnata.

La Corte ribadisce che l’operazione di cartolarizzazione, disciplinata dal d.lgs. n. 385 del 1993, deroga alle regole generali in materia di cessione dei crediti e prevede la pubblicazione in G.U. senza oneri di notificazione a carico del cessionario. Richiama sul punto la propria giurisprudenza, Cass., sez. I, n. 31188 del 29 dicembre 2017.

Quanto alla tecnica redazionale, la Corte esclude che la motivazione per relationem alle difese di parte infici l’argomentazione: essa realizza un’economia di scrittura e non reca pregiudizio al contraddittorio, purché le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudicante e risultino chiare, univoche ed esaustive. Il giudice non è tenuto all’originalità dei contenuti né delle modalità espositive, secondo Cass. Sez. Un. n. 642 del 16 gennaio 2015 e le conformi Cass. sez. V n. 26542 del 2016 e Cass. n. 22562 del 2016.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa valutazione delle prove documentali sulla fideiussione, sostenendo che l’atto sottoscritto dal garante dovesse qualificarsi come mera ricognizione della garanzia originaria. Il motivo è inammissibile: per espressa ammissione dei ricorrenti, il giudice di merito ha esaminato il documento e lo ha interpretato in senso difforme, senza che sia stata formulata alcuna censura di violazione dei canoni interpretativi degli artt. 1362 ss. cod. civ. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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