Consorzi obbligatori tra enti locali: responsabilità solidale del comune consorziato (Cass. civ. Sez. I n. 12857 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei consorzi obbligatori tra enti locali, costituiti per la gestione associata di funzioni e servizi, il consorzio è parte di rapporti giuridici nei quali assume direttamente ed esclusivamente la responsabilità garantita dal fondo consortile. Tuttavia, quando il consorzio opera nell’ambito della sua attività funzionale, svolgendo le attività proprie dei singoli consorziati che a esso le hanno conferite, agisce nell’interesse dei consorziati medesimi, i quali restano centro di imputazione giuridica dei rapporti instaurati. Ne deriva che delle obbligazioni assunte dal consorzio rispondono non solo i singoli consorziati, in base alle rispettive quote di partecipazione, ma anche il consorzio stesso: la responsabilità del consorziato, nei limiti della sua quota, si somma con quella del consorzio, creando una duplicità di legittimazioni passive, alternativa o cumulativa.

Il Fatto

Una società proprietaria di un impianto di selezione chiedeva e otteneva dal tribunale un’ingiunzione di pagamento, in danno di un comune consorziato, per il corrispettivo del servizio di selezione e biostabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati reso negli anni 2009 e 2010. Il comune proponeva opposizione e nel giudizio si costituivano la società creditrice e il consorzio obbligatorio, chiamato in causa dal giudice.

Il tribunale accoglieva l’opposizione e condannava il solo consorzio al pagamento. La corte di appello, accogliendo il gravame principale della società, condannava in solido il consorzio e il comune consorziato, ritenendo applicabile l’art. 2615 cod. civ. anche ai consorzi obbligatori. Il comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2615, comma 2, cod. civ. sotto un duplice profilo: l’inesistenza della norma regionale richiamata dalla corte territoriale e l’inapplicabilità della disposizione codicistica ai consorzi obbligatori, oltre alla violazione della normativa sul preventivo impegno di spesa.

La Corte respinge integralmente la doglianza. Quanto alla pretesa inesistenza della normativa regionale, il Collegio rileva che il complesso normativo posto a fondamento della decisione è proprio quello richiamato nel motivo e che il comune ha sempre pacificamente riconosciuto di far parte del consorzio, riportandone le norme statutarie.

Il cuore della decisione è la ricostruzione della natura dei consorzi tra enti locali. Il consorzio obbligatorio è ricondotto alle forme associative dotate di personalità giuridica e si pone come struttura strumentale all’espletamento dei compiti propri dei soggetti partecipanti. L’Autorità d’ambito è la struttura alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Da qui la distinzione tra due piani operativi. Quando il consorzio agisce per la sua struttura e organizzazione, stipula contratti in nome proprio e risponde con il fondo consortile. Quando invece opera nell’ambito dell’attività funzionale, svolgendo l’attività propria del comune consorziato che gliel’ha attribuita, il consorziato rimane centro di imputazione dei rapporti e risponde in via solidale. Tale dualismo è intrinseco nell’istituto consortile, sia nel consorzio privato e volontario sia in quello pubblico e obbligatorio.

Poiché il consorzio, affidando il servizio alla società, aveva agito quale mandatario dei consorziati, la responsabilità di ciascun consorziato si somma a quella del consorzio, con duplicità di legittimazioni passive: inammissibile, pertanto, la censura che assume come unica responsabile la compagine consortile. Il secondo motivo, che lamentava il difetto di motivazione sulla asserita assunzione delle obbligazioni «per conto» del singolo comune, è infondato: la corte territoriale ha correttamente parlato di obbligazioni assunte nell’interesse dei consorzi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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