Inammissibile il ricorso che non replica alle ragioni dell’appello (Cass. civ. Sez. I n. 29922 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che censuri in cassazione la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. ha l’onere di specificare nel ricorso le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, dovendone riportare il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità. La deduzione dell’inammissibilità dell’appello integra un error in procedendo che abilita la Corte al diretto esame degli atti, ma presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura secondo il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. Non è affetta da motivazione apparente la sentenza che articoli un argomentare complesso e non riducibile a mera apparenza.
Il Fatto
Un avvocato, in proprio e nella qualità di debitore in una procedura di liquidazione del patrimonio, conveniva davanti al tribunale la procedura stessa, nonché due società acquirenti, chiedendo l’accertamento della nullità degli atti compiuti in due procedure competitive di vendita. Deduceva presunti favori verso un terzo acquirente, una asserita collusione tra il giudice designato e il liquidatore e l’asserita titolarità, in capo alla ex coniuge, di un diritto di godimento su un immobile, opponibile alla procedura.
Il tribunale rigettava le pretese. La corte di appello dichiarava inammissibile il gravame per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., rilevando che l’appellante si era limitato a ribadire le proprie tesi senza confutare specificamente i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado. Contro tale pronuncia il soccombente ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I motivi sono tutti incentrati sulla ritenuta erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. La Corte ricorda anzitutto che la deduzione di tale questione integra un error in procedendo, che legittima il giudice di legittimità al diretto esame degli atti del giudizio di merito.
Tale potere presuppone però l’ammissibilità del motivo di censura, da valutare alla luce del principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, mediante trascrizione essenziale degli atti nella parte di interesse. Il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità di un motivo di appello deve indicare le ragioni della pretesa erroneità e non può rinviare all’atto di appello senza riportarne il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la specificità. La Corte richiama sul punto Cass. n. 22880 del 2017, Cass. n. 24048 del 2021 e Cass. n. 3612 del 2022.
Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non emergendo che l’appellante avesse formulato un motivo di rito capace di assorbire il merito, e perché disancorato dalla ratio decidendi, che non si fonda sulla conferma di una declaratoria di incompetenza ma sulla mancata contestazione endoprocedimentale delle doglianze.
Il secondo motivo non si confronta con la motivazione della corte territoriale nella sua interezza, che aveva rilevato come il petitum di primo grado fosse diretto a far valere un diritto altrui, quello di godimento asseritamente spettante alla ex coniuge. Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono generici: le censure non chiariscono in quale modo le statuizioni di primo grado fossero state specificamente contestate, né si confrontano con la conferma della mancanza di prova della collusione.
Il quinto motivo è parimenti inammissibile: la motivazione impugnata non è riconducibile al paradigma della motivazione apparente, avendo articolato un argomentare complesso (richiamate Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016, n. 8053 del 2014 e Cass. n. 13977 del 2019). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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