Inammissibile il ricorso proposto dopo la definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. II n. 10180 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il presidente di sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non versano in alcuna situazione di incompatibilità a comporre, ed eventualmente a presiedere quale relatore, il collegio che definisce il giudizio con l’art. 380-bis.1 c.p.c.. La proposta non ha funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva e la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta della parte non integra una fase autonoma di riesame o controllo sulla proposta stessa. Nel giudizio di regolamento di confini il giudice del merito dispone di ampia facoltà di scelta degli elementi di prova, senza alcuna graduatoria precostituita, salvo il carattere sussidiario delle mappe catastali. Il ricorrente principale che, ricevuta la proposta di definizione anticipata, depositi istanza di decisione e non coltivi poi le proprie doglianze non può sottrarsi alle conseguenze processuali previste dall’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. e dall’art. 96 c.p.c.

Il Fatto

Con atto notificato nel 1993 il proprietario di una struttura alberghiera evocava in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze davanti al Tribunale di Venezia, chiedendo l’annullamento di un avviso di liquidazione emesso per asserita occupazione di area demaniale e l’accertamento dell’inesistenza dello sconfinamento. Il Ministero resisteva e, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi che l’intero albergo insistesse su area demaniale.

Il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale e accoglieva quella principale. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 784/2016, riformava la decisione, accertava lo sconfinamento e condannava l’originaria attrice, insieme alla società di cui erano soci i ricorrenti, al rilascio delle particelle e al pagamento di una indennità per occupazione sine titulo. Propongono ricorso per cassazione i due soci della società disciolta; propone ricorso incidentale la società alberghiera. Il Ministero e l’Agenzia del Demanio resistono con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto un profilo di ordine processuale, sollevato dalla pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024. Si tratta di stabilire se il presidente di sezione o il consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata possa far parte del collegio chiamato a decidere ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il collegio esclude ogni incompatibilità: la proposta non ha funzione decisoria, non assume valore di pronuncia definitiva e la decisione camerale conseguente alla richiesta della parte non costituisce una fase distinta e autonoma di riesame o controllo sulla proposta.

Nel merito, entrambi i ricorsi lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: la Corte di Appello avrebbe trascurato che il faro assunto come riferimento per individuare la linea di divisione tra proprietà privata e area demaniale era stato demolito nel 1944 e ricostruito in posizione diversa. La Corte richiama la proposta del relatore, che qualifica le censure come doglianze di merito relative alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove, estranee al giudizio di legittimità.

Il collegio ribadisce che nel giudizio di regolamento di confini il giudice dispone di un ampio potere di scelta e valutazione dei mezzi probatori, mentre il ricorso alle mappe catastali ha carattere meramente sussidiario (Cass. Sez. II n. 27521 del 29.12.2009). L’art. 950 cod. civ. riconosce al giudice del merito ampia facoltà di scegliere gli elementi decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria, fermo restando che il risultato dell’indagine è sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici legali o per vizio di motivazione (Cass. Sez. II n. 7081 del 22.06.1995 e conformi).

La parte ricorrente principale, con memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, dà atto che, a seguito della cancellazione della linea di divisione oggetto di contestazione e del posizionamento di una nuova linea, sarebbe cessata la materia del contendere. Il collegio dichiara pertanto inammissibile il ricorso principale, condividendo il contenuto della proposta. Quanto al ricorso incidentale, la parte non ha depositato istanza di decisione nel termine: esso deve intendersi rinunciato.

La parte ricorrente principale, risultata soccombente in questa fase, è condannata alle spese e, per essere il ricorso deciso in conformità alla proposta, anche ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con ulteriore somma in favore della cassa delle ammende. La parte ricorrente incidentale, non avendo presentato istanza di decisione, non soggiace a tali conseguenze, ma è comunque condannata alle spese del giudizio di legittimità, essendo il contenuto del suo ricorso identico a quello principale. Le spese tra i due ricorrenti sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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