Notifica PEC sentenza su istanza di parte e termine breve impugnazione (Cass. civ. Sez. II n. 29919 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza eseguita su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore della controparte presso il suo domicilio è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, perché conforme al modello legale degli artt. 170 e 285 c.p.c. ed è univocamente rivolta al fine acceleratorio dell’impugnazione, percepibile come tale dal destinatario. La notifica a mezzo PEC inviata al domicilio digitale del difensore, dall’indirizzo istituzionale risultante da pubblici elenchi, integra tale ipotesi. La circostanza che alla notifica sia accompagnata una lettera di intimazione al pagamento della contravvenzione non esclude la valenza legale della notifica ai fini dell’impugnazione, avendo l’intimazione lo scopo concorrente di minacciare l’esecuzione forzata. Resta diversa l’ipotesi della notifica in forma esecutiva, unitamente all’atto di precetto, eseguita alla controparte personalmente e non al procuratore costituito.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile perché tardivo l’appello spiegato contro la sentenza del Giudice di pace, emessa su opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazione al codice della strada. Il giudice d’appello aveva ritenuto dirimente, ai fini della decorrenza del termine breve, la notificazione della sentenza di primo grado eseguita a mezzo PEC all’indirizzo del difensore, su istanza della Prefettura, costituitasi dinanzi al Giudice di pace tramite funzionario delegato.
Il ricorrente censura l’applicazione dell’art. 325 c.p.c., sostenendo che la trasmissione della sentenza accompagnata da lettera di intimazione al pagamento avesse finalità solo sollecitatrice, e che difettasse l’attestazione di conformità della copia. La questione approda in Cassazione dopo un primo rinvio a nuovo ruolo, disposto con ordinanza per la discussione in pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa pacifica: il giudizio di opposizione si è svolto nei confronti della Prefettura, costituitasi tramite proprio funzionario ai sensi dell’art. 7, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011, e l’appello avverso la sentenza è inammissibile ove depositato oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica, anche se irritualmente proposto con citazione.
Quanto alla prescrizione dell’art. 285 c.p.c., secondo cui, ai fini del termine breve, la sentenza deve essere notificata “su istanza di parte”, essa va riferita ai soggetti del rapporto processuale e ai loro difensori, che in virtù della procura hanno il potere di compiere gli atti del processo non riservati alla parte. La Corte richiama sul punto una consolidata serie di precedenti (Cass. n. 14744 del 2008; n. 548 del 1996; n. 2913 del 1975) e afferma la validità della notificazione fatta ad istanza della parte personalmente, senza necessità dell’attività del difensore (Cass. n. 12538 del 2000; n. 1634 del 1968).
Nel caso concreto, la notifica eseguita a mezzo PEC dall’indirizzo istituzionale della Prefettura al domicilio digitale del difensore, ex art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 nel testo applicabile ratione temporis, era dunque idonea a far decorrere il termine breve. La Corte rileva che la notificante non aveva allegato la copia conforme della sentenza, non trattandosi di documento informatico, con conseguente necessità di estrazione di copia informatica e attestazione di conformità ex art. 16-undecies del d.l. n. 179 del 2012. Tuttavia, il Tribunale aveva evidenziato che l’appellante non aveva contestato la regolarità della notifica sotto tale profilo, e il disconoscimento non può essere operato per la prima volta in sede di legittimità (richiamate Cass. n. 21597 del 2017; n. 16421 del 2019).
Infine, la Corte enuncia il principio più ampio: la notificazione della sentenza su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore della controparte presso il domicilio è idonea a far decorrere il termine breve ex art. 326 c.p.c., assicurando la piena conoscenza del contenuto tramite il difensore, qualificato professionalmente a valutare l’opportunità dell’impugnazione (Cass. Sez. Un. n. 20866 del 2020). La presenza della lettera di intimazione al pagamento non esclude tale valenza, avendo scopo concorrente di minacciare l’esecuzione forzata; diversa è l’ipotesi della notifica in forma esecutiva unitamente al precetto, eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito. Il ricorso è rigettato, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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