Inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo senza interesse qualificato (Cass. civ. Sez. V n. 30035 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, l’impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella che si assume non notificata è ammissibile solo se il contribuente allega e dimostra l’interesse attuale e qualificato richiesto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021. L’interesse ad agire ha natura dinamica e la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti, perché incide sulla pronuncia ancora da compiere. La relativa questione è rilevabile d’ufficio e la sentenza di appello che abbia erroneamente motivato in termini di tardività del ricorso è comunque corretta in diritto, dovendosi fare applicazione dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società contribuente impugna un estratto di ruolo e la correlata cartella di pagamento, emessi per tributi doganali relativi all’anno d’imposta 2006, lamentando l’omessa notifica della cartella. Il giudice di primo grado respinge il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria conferma la decisione, rilevando che, dopo le Sezioni Unite n. 26283 del 2022, l’impugnazione degli estratti di ruolo va dichiarata inammissibile e che, di conseguenza, il ricorso contro la cartella è tardivo.

La società propone ricorso per cassazione con due motivi. La proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis cod. proc. civ., rileva l’infondatezza del ricorso per difetto di interesse ad agire. La ricorrente chiede la decisione del ricorso e la causa viene trattata in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente il principio delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022: l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 si applica anche ai giudizi pendenti, perché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. La norma stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi tassativi in cui il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

La ricorrente sostiene che la nuova disciplina non possa valere per un giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore e che il giudice tributario non possa limitarsi a dichiarare inammissibile il ricorso, dovendo valutare il pregiudizio del contribuente che non ha ricevuto la notifica. La Corte respinge queste argomentazioni, ribadendo che l’interesse ad agire è condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere configurazione diversa anche per volontà del legislatore fino al momento della decisione.

Ne deriva che l’interesse, così come conformato dal legislatore, deve essere dimostrato, anche nel corso dei giudizi pendenti e persino nel giudizio di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione. Nel caso di specie la contribuente non ha né dedotto né dimostrato un interesse attuale e qualificato, né la sussistenza di una delle ipotesi in cui la novella del 2021 riconosce ancora il diritto all’impugnazione.

La sentenza impugnata, pur erronea nella motivazione laddove ha parlato di tardività del ricorso contro la cartella, resta corretta in diritto: la Corte ne conferma il dispositivo facendo applicazione dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di motivi d’appello e alla prescrizione dei tributi doganali, resta assorbito, poiché la questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo e del conseguente difetto di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e all’ulteriore importo ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., oltre al versamento in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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