Rimborso IVA indebitamente versata in rivalsa: legittimato solo il cedente (Cass. civ. Sez. V n. 13338 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la legittimazione a chiedere all’Erario il rimborso dell’imposta asseritamente indebita spetta esclusivamente al cedente o prestatore, unico soggetto passivo d’imposta, e non al cessionario o committente che l’abbia versata in via di rivalsa. Il meccanismo dello split payment di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 633/1972, pur imponendo al cessionario il versamento diretto dell’imposta all’Erario, non modifica la qualifica soggettiva di debitore d’imposta, che resta in capo al fornitore, e incide solo sulla riscossione. Il cessionario può agire nei confronti del fornitore con l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, salva la sola ipotesi eccezionale in cui il rimborso sia impossibile o eccessivamente difficile o manchi il presupposto giuridico dell’azione verso il fornitore.

Il Fatto

Una società cessionaria aveva corrisposto, per l’anno 2018, al proprio fornitore l’IVA comprensiva degli oneri generali del servizio elettrico, asseritamente inclusi in modo erroneo nella base imponibile. Tramite il meccanismo della scissione dei pagamenti la società aveva versato l’imposta direttamente all’Erario; di qui l’istanza di rimborso rivolta all’amministrazione finanziaria.

Il diniego opposto dall’Agenzia delle entrate era stato annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino; l’appello dell’Ufficio era stato respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sulla legittimazione della cessionaria e sulla nozione di base imponibile.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri. Il Collegio ha precisato che il thema decidendum non riguarda la legittimazione processuale, che spetta alla società quale destinataria dell’atto impugnato, bensì la legitimatio ad causam in senso sostanziale, riferita alla titolarità del rapporto controverso.

Non vale, secondo la Corte, l’argomento per cui la cessionaria, avendo versato l’IVA direttamente all’Erario, sarebbe titolare dell’azione. La lettera dell’art. 17-ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 633/1972 stabilisce infatti che i cessionari «non sono debitori d’imposta», delineando una mera misura derogatoria alle modalità di pagamento e di fatturazione. Il debitore dell’imposta resta il fornitore: lo split payment, a differenza del reverse charge, semplifica la riscossione senza mutare il ruolo delle parti.

La Corte ha richiamato la tradizionale ricostruzione dei tre rapporti autonomi e non interferenti: quello tra amministrazione e cedente sul pagamento; quello tra cedente e cessionario sulla rivalsa; quello tra amministrazione e cessionario sulla detrazione. Ne deriva che soltanto il soggetto passivo che abbia versato un’IVA superiore al dovuto è legittimato a pretenderne il rimborso, mentre il cessionario può ottenere il ristoro esperendo nei confronti del fornitore l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito.

La sentenza ha poi esaminato la giurisprudenza unionale e le ipotesi di legittimazione straordinaria. Il principio di effettività impone di ammettere l’azione diretta del cessionario verso l’Erario solo quando il rimborso presso il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile — come nel caso di fallimento o liquidazione del cedente — o quando manchi il presupposto giuridico dell’azione verso il fornitore, per inefficacia orizzontale di una direttiva non attuata.

Tale apertura non può però estendersi alla fattispecie in esame, poiché gli oneri generali di sistema non sono incompatibili con il diritto unionale. La Corte ha inoltre distinto la pretesa restitutoria dall’esercizio del diritto alla detrazione, che solo può configurare un rapporto diretto tra cessionario e fisco in sede di liquidazione finale. Di qui la cassazione della sentenza impugnata, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo della cessionaria e compensazione delle spese di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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