Motivazione apparente e onere della prova fra annualità Ici (Cass. civ. Sez. V n. 19495 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione per cassazione della sentenza tributaria, la motivazione è apparente soltanto quando, pur graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, restando sotto il minimo costituzionale dell’art. 111, sesto comma, Cost. Non è apparente la motivazione sintetica che indichi gli elementi del convincimento e manifesti il percorso argomentativo, anche mediante rinvio alle ragioni del giudice di primo grado. La valutazione del materiale probatorio, compresa la congruità del valore venale del terreno, è espressione della discrezionalità del giudice di merito ed è estranea al sindacato di legittimità, salvo il controllo sulla congruità della motivazione. Il giudicato formatosi su un diverso tributo e tra parti differenti non vincola il giudizio su annualità e imposta distinte. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile solo se il giudice abbia addossato l’onere della prova a soggetto diverso da quello gravato.

Il Fatto

Il contenzioso riguarda l’impugnazione di quattro avvisi di accertamento emessi da un Comune nei confronti di due coniugi, proprietari al 50% di un terreno edificabile, per infedele dichiarazione ai fini Ici per gli anni 2010 e 2011. Il valore dichiarato dai contribuenti era inferiore a quello accertato dall’ente locale.

La CTP aveva rigettato i ricorsi riuniti. La CTR aveva confermato la pretesa impositiva, ritenendo congrui i valori degli avvisi, ma aveva escluso le sanzioni per l’oggettiva incertezza della materia e la parziale alternanza dei giudicati. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in più motivi, lamentando vizi di motivazione, violazione delle norme sul valore venale, sul giudicato, sull’onere della prova e sul legittimo affidamento.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ribadisce che la motivazione è apparente solo quando non permetta di controllare l’esattezza e la logicità del ragionamento, così da non raggiungere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Ciò accade se il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza una effettiva disamina logico-giuridica. Nel caso concreto la sentenza impugnata aveva esposto, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione, con rinvio alle motivazioni del primo grado, senza contraddittorietà.

Sul secondo motivo, i ricorrenti contestavano il metodo di determinazione del valore venale, basato su prezzi di terreni di zona diversa e su fatti di annualità successive. La Corte osserva che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non è denunciabile in cassazione, essendo interdetta alle parti ogni discussione sul modo in cui le valutazioni discrezionali sono state compiute. Richiama la Sez. III n. 37382 del 2022 e la Sez. V n. 12732 del 2024. Il giudice non deve confutare ogni deduzione difensiva, bastando che esponga gli elementi posti a fondamento della decisione.

Sul terzo motivo, relativo al giudicato sulla edificabilità dell’area, la Corte ricorda che la sentenza tributaria fa stato, nei giudizi tra le stesse parti su imposte dello stesso tipo per anni successivi, solo per gli elementi a carattere tendenzialmente permanente. Nel caso di specie il precedente invocato riguardava agevolazioni in materia di imposta di registro, quindi un diverso tributo e parti differenti, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2909 cod. civ.

Sul quarto motivo, concernente l’omesso esame dell’effettivo ammontare dei versamenti e del ravvedimento operoso, la Corte dichiara l’inammissibilità: i ricorrenti non avevano indicato gli atti in cui la doglianza era stata sollevata nei gradi di merito, né risultava il deposito del documento relativo al ravvedimento.

Sul quinto motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 2697 cod. civ., ribadendo che la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a parte diversa da quella gravata. Nel caso, la CTR non ha sovvertito il criterio di riparto, avendo ritenuto congruo il valore attribuito dal Comune, con conseguente insindacabilità della valutazione.

Sul sesto motivo, la Corte esclude il legittimo affidamento ex art. 10 della legge n. 212 del 2000, poiché la dichiarazione dei contribuenti non si fondava su indicazioni dell’amministrazione, che anzi aveva valutato il bene in modo differente per altro periodo di imposta. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e possibile ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *