Cessione triangolare e onere della prova del plafond (Cass. civ. Sez. V n. 30186 del 16.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni triangolari con un solo trasporto intracomunitario, la non imponibilità della prima cessione nazionale richiede la prova, il cui onere grava sul contribuente, che l’operazione sia stata voluta fin dalla sua origine e nella rappresentazione documentale come cessione nazionale in vista del trasporto a cessionario residente all’estero. Il mero trasporto della merce all’estero non è sufficiente, dovendo il giudice accertare che il primo cessionario sia un soggetto realmente interposto, privo del potere di disporre del bene come proprietario. In tema di costi di ricerca e sviluppo, la loro capitalizzazione e il conseguente ammortamento pluriennale presuppongono una valutazione di merito sulla straordinarietà dell’operazione, sull’utilità pluriennale e sull’assenza di contropartita in incrementi di valore di beni iscritti all’attivo, non essendo sufficiente il collegamento a un nuovo prodotto.

Il Fatto

La controversia ha origine da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2011, fondato su tre riprese: la ricostruzione induttiva dei ricavi per inattendibilità delle giacenze di magazzino, l’illegittimo utilizzo del plafond in relazione a cessioni triangolari all’estero e la deducibilità di una quota di ammortamento di costi sostenuti per un nuovo campionario.

La CTP di Lucca aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente. La CTR della Toscana, in riforma, rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria e accoglieva quello incidentale della società, ritenendo corretto il calcolo del plafond e ammortizzabili i costi del campionario a decorrere dal 2010. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità. La ricorrente non ha trascritto le parti dell’avviso di accertamento dalle quali emergessero le presunzioni ritenute inidonee dal giudice di appello, né la distinta di magazzino che si assume inadeguata. Il secondo motivo si pone inoltre in contrasto con l’accertamento in fatto sul deposito della distinta dopo nove giorni dalla richiesta.

Il terzo motivo è fondato. La Corte ricostruisce la disciplina delle operazioni triangolari richiamando Cass. n. 14853 del 26.05.2023: quando due cessioni successive danno luogo a un solo trasporto intracomunitario, l’operazione è unitaria e la prima cessione nazionale resta fiscalmente neutra soltanto se i beni sono vincolati alla cessione intracomunitaria. Il primo cessionario deve essere un soggetto realmente interposto, che non acquisisca la signoria dominicale sul bene, secondo la giurisprudenza unionale sui requisiti del trasferimento del potere di disporre.

Sul piano probatorio la Corte richiama Cass. n. 4408 del 23.02.2018: l’espressione “a cura” del cedente va interpretata in relazione allo scopo della norma antielusiva, con la conseguenza che grava sul contribuente la prova che l’operazione sia stata voluta fin dall’origine come cessione nazionale in vista del trasporto all’estero. La CTR si è limitata a ritenere sufficiente la prova del trasporto, senza un compiuto accertamento documentale: il motivo è quindi accolto.

Il quarto motivo è accolto nei limiti di motivazione. La Corte richiama l’art. 108, comma 1, del TUIR, l’art. 109, comma 1, del TUIR, l’art. 2426, n. 5, cod. civ. e il principio contabile OIC 24. La capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo è una valutazione di merito, che richiede l’identificabilità del progetto, il carattere non ricorrente dell’operazione, l’utilità pluriennale e l’assenza di contropartita in incrementi di valore di beni iscritti all’attivo.

La CTR ha qualificato i costi del campionario come costi di sviluppo senza chiarire la straordinarietà dell’operazione né la contropartita patrimoniale; ha inoltre collegato la mancata ammortizzazione nel 2009 all’utilizzo del campionario solo dal 2010, circostanza irrilevante rispetto alla competenza, atteso che i costi di ricerca e sviluppo sono necessariamente prospettici. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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