Storico fascicolo telematico e valore di prova legale del registro di cancelleria (Cass. civ. Sez. I n. 31173 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le annotazioni contenute nella sezione “Storico fascicolo” di ogni singola causa fanno parte del registro delle esecuzioni civili tenuto dalla cancelleria e costituiscono, quindi, prova legale ex art. 2700 cod. civ. dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come da lui compiuti. Esse integrano un’emergenza documentale oggettiva riconducibile all’ufficio giudiziario e riferibile allo specifico processo. Ne consegue che, ove la data di deposito di un atto risulti da tale registro, la discrasia con la diversa data dichiarata dal cedente in un atto pubblico non è idonea a inficiare o superare il contenuto oggettivo dell’attestazione, perché l’efficacia privilegiata dell’atto pubblico non si estende all’intrinseca veridicità delle dichiarazioni in esso rese.
Il Fatto
Una società cessionaria di un credito presentava istanza di fallimento nei confronti di una società debitrice. Il Tribunale di Milano la dichiarava inammissibile, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione. La Corte d’appello di Milano accoglieva il reclamo e rimetteva gli atti al Tribunale, che dichiarava il fallimento. La medesima Corte, sull’impugnazione della debitrice, revocava la dichiarazione, rilevando la carenza di legittimazione attiva della creditrice procedente per intervenuta prescrizione del credito principale.
La questione centrale riguardava la data di deposito dell’atto di intervento nel giudizio di cognizione, da cui dipendeva l’effetto interruttivo della prescrizione. La Corte distrettuale aveva negato valore probatorio all’estratto dello “Storico fascicolo”, ritenendolo una mera annotazione priva di valore certificativo, e aveva dato rilievo alla diversa data dichiarata dal cedente in un atto notarile. La cessionaria ricorreva in cassazione; la debitrice resisteva e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di mancanza di prova dei poteri di firma in capo a chi aveva conferito la procura al difensore. Il motivo è respinto: in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, ove il potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, non spetta a chi ha rilasciato la procura fornirne la prova, ma alla parte che ne contesti i poteri l’onere di dimostrarne l’esistenza, con richiamo a Cass. 13365/2023, Cass. 6799/2020 e Cass. 20563/2014.
Sul primo e sul secondo motivo del ricorso principale, esaminati congiuntamente, la Corte ricorda che è ammissibile la doglianza con cui si lamenti la mancata attribuzione del valore di prova legale a una risultanza che tale valore possiede, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 20867/2020. Richiama poi l’orientamento per cui, quando manchi o sia incerta l’annotazione del cancelliere, la data di deposito può essere dimostrata aliunde sulla scorta di elementi ufficiali riconducibili all’ufficio giudiziario, come affermato in Cass. 10389/2011, Cass. 21704/2011 e Cass. 19019/2011.
Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione dello “Storico fascicolo”. L’art. 28 disp. att. cod. proc. civ. e l’art. 13 D.M. giustizia 27 marzo 2000 n. 264 individuano il ruolo generale delle esecuzioni civili tra i registri tenuti dalla cancelleria; il registro fa piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come da lui compiuti. La Corte ritiene errata l’affermazione della Corte d’appello: lo “Storico” fa parte del registro delle esecuzioni civili e le sue certificazioni hanno valore certificativo di ciò che è accaduto nel processo, costituendo emergenza documentale oggettiva riconducibile all’ufficio, secondo Cass. 26010/2010. Anche l’attestazione di conformità all’originale informatico della copia prodotta ha la funzione di certificare la corrispondenza ai sensi dell’art. 57 cod. proc. civ.
Quanto alla dichiarazione contenuta nell’atto pubblico di cessione, la Corte esclude che potesse costituire elemento di incertezza idoneo a superare l’attestazione del registro, poiché i due documenti non hanno lo stesso valore probatorio. L’efficacia privilegiata dell’atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicarne l’intrinseca veridicità, come ribadito in Cass. 11012/2013, Cass. 22903/2017 e Cass. 12386/2006.
La Corte accoglie quindi i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti gli ulteriori, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale per difetto di interesse, trattandosi di questioni assorbite e riproponibili in sede di rinvio, e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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