Plafond mobile esportatore abituale e prevalenza requisiti sostanziali (Cass. civ. Sez. V n. 30185 del 16.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che ha dimostrato la sussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere lo status di esportatore abituale ha diritto all’applicazione del regime di sospensione d’imposta di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 nei limiti del plafond maturato con riferimento all’anno precedente, anche se ha omesso la dichiarazione IVA relativa a detto anno. La scelta tra plafond fisso e plafond mobile spetta comunque al contribuente, e il giudice di merito è chiamato a verificare i presupposti effettivi di tale opzione, senza che l’inosservanza di un adempimento formale, come la mancata compilazione del quadro VC, possa di per sé precludere l’applicazione del metodo mobile. Non integra omessa pronuncia la statuizione implicita di rigetto incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione.
Il Fatto
La controversia riguarda due avvisi di accertamento emessi nei confronti di un professionista, il primo per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2010 e il secondo per IVA relativa al 2011. Le contestazioni, per quanto ancora rileva, attengono alla scelta del metodo di calcolo del plafond e alla qualifica di esportatore abituale.
La CTP di Enna aveva accolto parzialmente il ricorso limitatamente all’IVA. La CTR Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, aveva poi accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, escludendo la qualifica di esportatore abituale per il 2010 e ravvisando, per il 2011, uno splafonamento per superamento del plafond disponibile. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, limitato all’anno 2011, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo l’omessa pronuncia sulla natura formale della mancata compilazione del quadro VC per il 2011. La Corte lo ritiene infondato, richiamando il principio secondo cui non basta la mancanza di una statuizione espressa: occorre che sia stato del tutto omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso. Si configura una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa non esaminata è incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, come avvenuto nel caso concreto.
Il terzo motivo, esaminato in via pregiudiziale, deduceva la motivazione apparente. La Corte ricorda la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 16599 del 2016: la motivazione è apparente quando, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, integrando un error in procedendo e una violazione di legge costituzionalmente rilevante. Il vizio non ricorre nel caso di specie, poiché la sentenza impugnata illustra la propria ratio decidendi, ancorando l’applicazione del plafond fisso al mancato rispetto dei requisiti formali. Resta escluso il sindacato sulla mera motivazione insufficiente, secondo le Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
È invece fondato il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 1 del d.P.R. n. 442 del 1997. La Corte richiama il principio di Cass. n. 14190 del 2019: il contribuente che ha dimostrato i requisiti sostanziali di esportatore abituale ha diritto alla sospensione d’imposta nei limiti del plafond maturato nell’anno precedente, anche in caso di omessa dichiarazione IVA. Nel caso concreto la CTR si è limitata a rilevare l’assenza del requisito formale, senza esaminare la sussistenza dei presupposti sostanziali e l’eventuale comportamento concludente del contribuente (cfr. Cass. n. 9028 del 2011), né ha considerato che la scelta tra plafond fisso e mobile spetta al contribuente (cfr. Cass. n. 3788 del 2013).
La sentenza viene dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.