Contraffazione online, competenza nel luogo dell’inserzionista (Cass. civ. Sez. I n. 30212 del 16.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contraffazione di marchio nazionale attuata mediante commercializzazione di prodotti su Internet, il criterio speciale del forum commissi delicti di cui all’art. 120, comma 6, c.p.i. si radica nel luogo in cui è stata tenuta la condotta lesiva, da individuarsi nel luogo di stabilimento dell’inserzionista, ove è stato avviato il processo tecnico di visualizzazione dell’annuncio e di conclusione dell’acquisto, ovvero, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito. Non rileva il luogo di consegna del bene, né il luogo di stabilimento dell’attore o di produzione dell’evento dannoso. L’art. 120, comma 6, c.p.i. integra norma speciale che prevale sull’art. 20 c.p.c. e non è suscettibile di deroga per ragioni di connessione ai sensi dell’art. 33 c.p.c.
Il Fatto
La società attrice, titolare di un marchio registrato in Italia e all’estero per tessuti e abbigliamento, conveniva davanti alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano una società che, senza aver mai registrato il segno, lo aveva dapprima usato con portata locale e poi, tramite il proprio sito web e una nota piattaforma di e-commerce, oltre i limiti del preuso. Chiedeva accertarsi la contraffazione e la concorrenza sleale.
Il giudice adito accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale e indicava quale foro competente la Sezione specializzata presso il Tribunale di Ancona, sede della convenuta e luogo di avvio della commercializzazione online. La società attrice proponeva regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 120 c.p.i., che delinea per la proprietà industriale un sistema autonomo di fori: quello generale del convenuto, quello successivo e alternativo dell’attore, il foro di Roma in via residuale, quello del domicilio eletto e, per le sole azioni lesive del diritto dell’attore, il forum commissi delicti del comma 6. Quest’ultimo è foro alternativo e concorrente, applicabile solo se vi sia o sia prospettato un fatto lesivo del diritto dell’attore.
Il Collegio ribadisce che tale criterio è disciplina speciale e autonoma rispetto all’art. 20 c.p.c.: nel cumulo soggettivo si guarda esclusivamente al locus commissi delicti, senza il limite dell’art. 33 c.p.c. che imporrebbe di radicare la causa nel foro generale di uno dei litisconsorti. Rileva la condotta dell’agente, non il pregiudizio subito dal danneggiato.
Quanto agli illeciti in rete, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. Sez. U. n. 20700 del 2013, Cass. n. 5254 del 2017, Cass. n. 5309 del 2020) e la Corte di Giustizia UE: l’ubiquità della rete impone una delimitazione spaziale della condotta, per evitare una competenza diffusa delle sezioni specializzate e il rischio di forum shopping, con vulnus al principio di precostituzione del giudice naturale. Il collegamento significativo con la controversia si realizza dove è avviato il processo tecnico di immissione in rete dell’annuncio.
Ne discende il rigetto della tesi attorea, secondo cui varrebbe il luogo di consegna del prodotto: ammetterlo significherebbe radicare la competenza in qualsiasi tribunale di consegna, con conseguenze incompatibili con la predeterminazione del giudice. Il Collegio conferma quindi l’indirizzo restrittivo e respinge anche la censura sulla rilevanza del foro dell’attore e del luogo dell’evento dannoso.
In via preliminare la Corte dichiara inammissibile per tardività la memoria difensiva della resistente, depositata oltre il termine di venti giorni dell’art. 47, comma 5, c.p.c. ratione temporis applicabile, non potendo il d.lgs. n. 164/2024 sanare retroattivamente attività già viziate (Cass. Sez. U. n. 14986 del 2025). Il ricorso è respinto e le spese sono rimesse al giudice del merito.
Nota della Redazione
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