Riconvenzionale del creditore opposto radica la competenza per valore del tribunale (Cass. civ. Sez. III n. 17658 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la domanda con cui il creditore opposto chiede l’accertamento del proprio controcredito nei confronti dell’opponente integra domanda riconvenzionale e non una mera difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazione. Ai fini della competenza per valore, il criterio dell’art. 17 cod. proc. civ. non configura ipotesi di competenza per materia o funzionale e va combinato con la regola generale dell’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo delle domande proposte nello stesso processo contro il medesimo soggetto. Ne consegue che il valore del credito riconvenzionale, se supera il limite del giudice di pace, radica la competenza del tribunale, senza che rilevi l’eventuale pretestuosità della domanda.

Il Fatto

Il creditore procedente agisce in espropriazione presso terzi davanti al Tribunale di Roma per la soddisfazione di un proprio credito, indicando quali terzi pignorati una banca e la società debitrice esecutata. Quest’ultima propone opposizione all’esecuzione, eccependo in compensazione un proprio maggior credito. In epoca successiva interviene un altro creditore.

Dopo la fase sommaria e la riassunzione, il creditore opposto chiede anche di accertare un proprio credito di importo superiore a quello opposto in compensazione. Il Tribunale di Roma declina la propria competenza per valore in favore del Giudice di pace, ritenendo irrilevante tale domanda e qualificandola come difesa. Il creditore propone regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo sull’omessa considerazione del credito dell’intervenuto. Il rilievo è infondato: l’opposizione contesta esclusivamente la singola azione esecutiva del procedente, senza dar luogo ad alcun litisconsorzio necessario dei creditori estranei alle doglianze. Rileva, in ogni caso, la posteriorità dell’intervento rispetto al ricorso in opposizione.

Quanto alla dedotta tardività della pronuncia di incompetenza, la Corte osserva che il giudice ha dapprima disposto l’integrazione del contraddittorio e ha poi rilevato la questione subito dopo, quando il contraddittorio era integro. Il rilievo immediato dell’incompetenza per valore non impone la decisione in prima udienza.

Il nucleo del provvedimento è il motivo sull’art. 17 cod. proc. civ. La domanda del creditore opposto, per il suo tenore testuale, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito e integra una domanda riconvenzionale. La Corte ribadisce che il criterio dell’art. 17 cod. proc. civ. attiene alla competenza per valore e va combinato con la regola dell’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ. sul cumulo delle domande.

Nessuna rilevanza assume l’eventuale pretestuosità della domanda accessoria, né la sua eventuale nullità ex art. 164 cod. proc. civ., spettando comunque al giudice adito la potestà di conoscerla e di rilevarla per consentirne la sanatoria. Ne deriva la competenza per valore del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa va riassunta.

Infine, sulla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, la Corte enuncia il principio secondo cui il contrasto tra sezioni semplici, ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ., deve essere sincronico e non diacronico, ben potendo la giurisprudenza evolversi, senza che occorra la rimessione ogni volta che si intenda mutare orientamento. Le spese del regolamento sono compensate per la novità della questione e la sopravvenienza della pronuncia di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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